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Emergenza Coronavirus, cosa si può fare e cosa no a Pasqua e Pasquetta 2020

Per via dell’emergenza Coronavirus, come ormai ben sappiamo purtroppo non potremo passare la Pasqua e la Pasquetta 2020 così come ci immaginavamo, e comunque come da tradizione.

Niente pranzi in famiglia, niente abbracci coi parenti e amici, niente scampagnate, gite fuori porta, passeggiate, weekend di viaggi, magari al mare o in montagna. Ecco cosa ci sarà permesso fare e cosa no.

Coronavirus, cosa si può fare e cosa no a Pasqua e Pasquetta 2020

Continuano ad esserci le restrizioni e il DPCM di oggi 10 Aprile 2020, che arriverà non a caso nel venerdì santo pre pasquale, ufficializzerà ciò che già sappiamo.

Non si esce, bisogna stare in casa, non possiamo vedere i parenti e gli amici, e l’isolamento durerà almeno fino al 4 Maggio, così da impedire i rischi che le uscite di massa, anche per il 25 aprile e il 1 Maggio, portano sulle spalle.

Ma la domanda, dunque è una sola: cosa si può fare e cosa no a Pasqua e Pasquetta nel 2020? Abbiamo provato a chiarirci le idee con questo approfondimento alla luce delle restrizioni e delle indicazioni del governo.

Pasqua e Pasquetta. Elenco dei divieti e risposte alle domande dei cittadini

E’ un dato di fatto: bisogna stare a casa, salvo casi di stretta necessità. Anche se qualcuno, o più di qualcuno, lo ignora.

In ottica festività di Pasqua e Pasquetta, il messaggio è chiaro anche alle autorità di controllo: la Polizia locale ha a disposizione un rigoroso vademecum che è stato reso pubblico. Prendiamo queste indicazioni e così diamo una risposta alle domande più frequenti dei cittadini.

  • È permesso spostarsi verso i comuni limitrofi per trascorrere Pasqua e Pasquetta?
    No. Gli spostamenti da e per il comune sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nessuna di queste motivazioni sarà ritenuta valida in quelle festività.

Questo stando all’art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.

aggiornamento ore 4,40

  • È consentito recarsi presso la seconda casa nelle zone di villeggiatura per trascorrere il ponte di Pasqua?
    No, nei giorni festivi e prefestivi, e in quegli altri che precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale (intesa l’abitazione nella quale si ha stabile residenza), comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Stanto allart.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, Ordinanza Ministro della Salute del 20.03.2020

  • Chi ha la residenza in un comune diverso ma domicilia presso la seconda casa sita nelle zone di villeggiatura può trascorrerci il ponte di Pasqua?
    Le disposizioni prevedono il divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale (intesa l’abitazione nella quale si ha stabile residenza), tra cui appunto le seconde case.

La norma è stata varata dalla Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. Chi ha un domicilio stabile ed ininterrotto presso la seconda casa a far data dal 20 marzo potrà trascorrere il ponte di Pasqua, fermi restando tutti i divieti di uscita dall’abitazione, di attività motoria all’aperto, di spostamenti, di ospitare persone diverse dal proprio nucleo familiare indicati dalle norme.

Ci saranno però molti controlli, occorrerà l’autocertificazione e in molti comuni, oltre all’accertamento tramite la rilevazione dei consumi idrici e di energia elettrica le autorità locali hanno comunque previsto restrizioni più rigorose e divieti più corposi.

  • A chi possiede una casa con ampio giardino è consentito ospitare amici e/o parenti per trascorrere assieme la Pasqua o la Pasquetta?
    Certamente no. In primis non è permesso spostarsi dalle proprie abitazioni se non per stato di necessità e poi sono vietate tutte le manifestazioni, nonché gli eventi e/o le riunioni sia in luogo pubblico che privato, tra cui quelle di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. Inoltre sono sempre vietati assembramenti di persone di qualsivoglia natura.

Questo, stando all’art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 comma 1 lett.g) DPCM 8 marzo 2020 così come prorogato con DPCM 1 aprile 2020,

  • È consentito uscire dalla propria abitazione nei giorni di Pasqua e Pasquetta?
    Ancora una volta, no. Sono consentiti spostamenti individuali solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (approvvigionamento viveri) o motivi di salute che nelle giornate festive non possono sussistere, essendo tutte le attività economiche chiuse e le attività lavorative ferme. Resta consentito solo ad una persona per nucleo familiare, di recarsi presso la farmacia di turno per acquisto medicinali urgenti che dovrà essere comprovato successivamente con produzione di scontrino.

Questo, stando all’art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19

aggiornamento ore 8.00

  • È consentito a Pasqua e Pasquetta recarsi presso un immobile diverso dall’abitazione principale per dare da mangiare agli animali?
    , questo è consentito. Ma deve trattarsi di una persona e una sola volta al giorno. La detenzione di animali dovrà essere dettagliatamente autocertificata e sarà oggetto di successivo controllo.

 

  • È consentito a Pasqua e Pasquetta uscire col proprio animale da affezione per le esigenza fisiologiche?
    Sì, è consentito ma solamente in prossimità della propria abitazione.

 

  • È consentito nei giorni di Pasqua e Pasquetta fare jogging, uscire in bicicletta o fare attività motoria all’aperto?
    Anche in questo caso la risposta è no: è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.

Fa fede l’art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19

  • È consentito a Pasqua e Pasquetta fare una passeggiata a piedi?
    Soltanto nel caso sia connessa a ragioni di salute, comprovate da certificazione medica o in caso di infermità e patologie documentate che prescrivano attività motoria all’aperto) e solo in prossimità della propria abitazione.

Stando all’art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19

  • È consentito ai negozi di generi alimentari di restare aperti a Pasqua e Pasquetta?
    Assolutamente no: le attività commerciali (compreso il settore alimentare), tranne le farmacie di turno e le edicole, sono chiuse la domenica ed i giorni festivi.

Stando all’art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19,

  • È consentito a Pasqua e Pasquetta il commercio itinerante su aree pubbliche?
    Assolutamente no: sono chiusi i mercati di qualsivoglia natura, sia su aree pubbliche che al coperto e non è consentita alcuna forma di commercio, sia in forma fissa che itinerante, con eccezione delle farmacie di turno e delle edicole.

stando all’art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19,

  • È consentita a Pasqua e Pasquetta la consegna a domicilio di pasti/prodotti della ristorazione?
    Resta consentita, anche nei giorni festivi, la sola ristorazione (codice Ateco 56.10) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ci sarà un fitto controllo sulle modalità di confezionamento e trasporto degli alimenti, la documentazione fiscale, l’identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato) e nessun altro.

 

  • È consentita a Pasqua e Pasquetta la consegna a domicilio di prodotti di gelateria/pasticceria?
    I prodotti di gelateria e pasticceria possono essere consegnati a domicilio al pari dei prodotti di ristorazione in quanto quelle attività hanno anch’esse codice Ateco 56.10. Anche in questo caso saranno oggetto di controllo.

Per la violazione delle suddette disposizioni si applicherà una sanzione di 400 euro che, se commesse con utilizzo di veicolo, diventerà di 533 euro.

aggiornamento ore 12,06

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