Subire un’aggressione notturna in casa propria, ad opera di malviventi che si palesano improvvisamente in seguito all’introduzione violenta nelle proprietà, determinano di per sé la circostanza che, proporzionata tra offesa e attualità del pericolo, può determinare la nostra reazione per legittima difesa. Sono infatti i nuovi confini inseriti nella legge (che la Camera si appresta a votare domani), a determinare la congruità della reazione, Una legge largamente invocata dallopinione pubblica, soprattutto alla luce dei numerosi fatti di cronaca legati alla violenza delle rapine in casa, passata con il favore della maggioranza e la contrarietà del centrodestra, nonostante il sì espresso oggi da Forza Italia ad alcuni emendamenti ritenuti migliorativi. Dunque, con227 voti favorevoli, 145 contrari e due astenuti,la Camera ha approvato l’articolo 1 dellalegge sulla legittima difesa. Precedentemente infatti l’aula aveva dato il via libera con 251 sì e 111 no all’emendamento 1.201 presentato dal relatore David Ermini (Pd) e concordato con Ap che, di fatto, ha sbloccato le resistenze di Alternativa popolare sul provvedimento. Nello specifico l’emendamento, che agisce sull’articolo 52 del Codice Penale, prevede che si consideri”legittima difesa (…) la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno”. A seguire è passato anche l’emendamento 1.200 – sempre allinterno dell’articolo 1 – che prevede lagiustificazione della legittima difesa “in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”. Premesso che nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa di chi spara se l’errore (in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale), è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dall’aggressore, la legge contempla la reazione a unaggressione in casa, in negozio o in ufficio commessa di notte o allintroduzione con violenza, minaccia o inganno. Resta comunque ferma la necessità che vi sia proporzione tra difesa e offesa e lattualità del pericolo. Del resto questultimo punto, concettualmente già in auge, premette che vi sia proporzione se la difesa anche con armi riguarda unaggressione domiciliare che mette in pericolo la propria o laltrui incolumità oppure, ma in questo caso solo quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione, se si difende il proprio patrimonio. Per quanto riguarda leventuale assistenza a carico dello Stato, nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato. Un onere per lerario stimato in 295.200 euro a decorrere dal 2017.