Niente ticket per i controlli degli ex pazienti Covid ma, secondo quanto previsto nella bozza del Decreto sostegni bis, un “programma di monitoraggio dedicato” per i pazienti chi lo ha avuto, modulato sulla gravità dei sintomi e finalizzato anche alla diagnosi precoce di eventuali sequele della malattia, senza compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini. Su visite ed esami per monitorare i long Covid, quindi, non si pagherà dunque il ticket. E’ quanto previsto all’articolo 27 nell’ultima bozza del Dl in cui si parla di “garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale” di questi pazienti. Per farlo “il Sistema sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale” necessarie, “senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di 2 anni”.
Per realizzare quanto previsto nell’articolo, verrebbe autorizzata una spesa di 58.234.038, divisa in 3 anni: per il 2021 si parla di 28,8 milioni, per il 2022 invece di 24,9 mln e per il 2023 di 4,4 mln. La cifra complessiva è stata aumentata rispetto alla precedente bozza del decreto, in cui venivano stanziati quasi 50 mln. Niente ticket per 2 anni per permettere dunque ai guariti, che sono stati dimessi dopo un periodo di ricovero per Covid, di monitorare l’impatto che ha avuto su di loro la malattia. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si legge all’articolo 31 della bozza, “attivano i programmi di monitoraggio”.
E ancora: “Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2030, a condizione che il beneficiario dell’aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo”, prevede ancora l’ultima bozza del Dl Sostegni bis, nel titolo III che raggruppa le misure previste per la tutela della salute.
“Il credito d’imposta – si legge – spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996”.
“Spetta fino a un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario – si precisa – ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione”.
Prervisto in bozza anche un credito d’imposta del 30% per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione contro Covid-19 per “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale”.
Il credito d’imposta spetta per le “spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021”.