(Adnkronos) –
Non si può usare senza autorizzazione l’immagine del David di Michelangelo, tanto più per fare pubblicità, perché fa parte dell’immaginario collettivo della Nazione che va considerato un bene tutelato e disciplinato. Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali: è la prima sentenza di merito che pone il nostro ordinamento all’avanguardia nel campo della tutela del patrimonio culturale.
Dopo la storica vittoria del 2017, quando il Tribunale di Firenze accordò – con un’ordinanza cautelare – tutela all’immagine del David di Michelangelo inibendone l’uso illecito a fini commerciali, la Galleria dell’Accademia di Firenze ottiene un altro decisivo risultato: per la prima volta si afferma, in una pronuncia di merito, l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali quale espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella medesima Nazione. Artefice di tale fondamentale decisione è il Tribunale di Firenze, che più volte in passato ha accordato tutela cautelare alle istanze rivolte dalla Galleria dell’Accademia.
La causa riguarda una famosa casa editrice che, in assenza di concessione all’uso dell’immagine del David di Michelangelo e senza pagamento di alcun canone per l’utilizzo, ha pubblicato sulla copertina di una propria rivista il capolavoro scultoreo, modificato col meccanismo della cartotecnica lenticolare e quindi sovrapposto all’immagine di un modello, persona realmente esistente, il tutto in chiave apertamente pubblicitaria.
Il Tribunale di Firenze – accogliendo le tesi sostenute dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze – ha affermato che l’immagine dei beni culturali è espressione dell’identità culturale della Nazione e della sua memoria storica da tutelare ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, valore fondante del nostro ordinamento che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Secondo il Tribunale, come viene garantito, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, il diritto alla identità personale, inteso come diritto a non veder alterato e travisto il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale, così occorre tutelare, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, il diritto all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che è parte della memoria della comunità nazionale.
Il Tribunale di Firenze ha così riconosciuto che la riproduzione non autorizzata dell’immagine del David di Michelangelo ha determinato un danno di carattere patrimoniale, legato al mancato pagamento del canone per l’uso del bene (e calcolato in € 20.000,00 così come da tariffario del Museo), ma soprattutto un danno di natura non patrimoniale, quantificato in € 30.000,00, poiché la società editoriale con la tecnica lenticolare “ha insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.
“Un altro grande traguardo. Ormai è stato affermato un principio che esula dal singolo caso”, dichiara “con grande soddisfazione” Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze.
(di Paolo Martini)