Ripercorrendo puntualmente quanto precedentemente definito dal premier Conte nel Dpcm licenziato lo scorso 13 ottobre, stamane il capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, ha incitato una circolare inviata ai prefetti, ‘aggiornata’, dove si chiede loro di ”Disporre l’intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto’ delle misure di contenimento del coronavirus contenute nel dpcm ”.
LE ATTIVITA’ SPORTIVE SENZA PROTEZIONI – Dunque, entrando nello specifico, Frattasi indica “che dall’obbligo di utilizzo della mascherina ‘non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi, parimenti esentate, come jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva” che, per l’appunto, potranno continuare ”a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per ogni attività sportiva”.
CICLISTI ESENTATI DALLA MASCHERINA – Va ricordato inoltre che “Sono esentati dall’obbligo di indossare la mascherina i conducenti di biciclette, anche a ‘pedalata assistita’, per i quali ricorrono, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso del mezzo, condizioni non dissimili”. Ad ogni modo però, recita la circolare in proposito, ”al fine di valutare la sussistenza o meno dell’obbligo di utilizzo della mascherina, vanno valutate le caratteristiche dei luoghi, o le circostanze di fatto, che garantiscano in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé tale dispositivo di protezione”.
ATTIVITA’ MOTORIA SENZA MASCHERINA – Dunque, viene così chiarito che, anche ”l’attività motoria, al pari di ogni altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall’obbligo di utilizzo della mascherina”. Ovviamente, prevale ”la raccomandazione, che rappresenta un’indicazione prudenziale, a utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, allorché si sia in presenza di persone non conviventi”.
FESTE PRIVATE E SERATE IN CASA – A proposito dell’utilizzo della mascherina in ambito privato, la stessa è da considerarsi come una misura di profilassi “il cui rispetto resta affidato al senso di responsabilità dei singoli, atteso il riscontrato legame fra l’aumento dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale o in quello riferito a familiari non conviventi”. Di conseguenza, spiega ancora la circolare, ”Un’ulteriore misura, sia pure di carattere non prescrittivo e con finalità prudenziali, è stata introdotta con riferimento alle abitazioni private per le quali è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6″.
SALE DA BALLO, LOCALI E DISCOTECHE – La nota del Viminale, ricorda ai prefetti che, ’’Nel confermare la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, il dpcm del 13 ottobre, aggiunge ‘il divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all’aperto”. E si precisa che nell’ambito del divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora”.
CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE – Per tali motivi, a seguire, in via di eccezione, viene stabilito ”che possano tenersi feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a titolo di esempio, quelle contemplate dalle confessioni religiose. Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, ne consegue che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell’entrata in vigore del medesimo dpcm per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito’’.
Max