Con il voto dell’Aula di Montecitorio, è legge il decreto legge sul lavoro. Ecco in sintesi i contenuti del testo che modifica profondamente l’attuale normativa sull’apprendistato e i contratti a termine. Le disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
CONTRATTI A TERMINE – Il contratto a termine non può avere una durata superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Nel computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato. Viene prevista esplicitamente l’adozione in via sperimentale del contratto a protezione crescente nella futura delega legislativa che dovra’ disciplinare, in un testo unico semplificato, i rapporti di lavoro. MATERNITA’ – Per le lavoratrici il congedo di maternità intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza all’assunzione. A queste lavoratrici è anche riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione. APPRENDISTATO E FORMAZIONE – Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell’offerta formativa pubblica il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali. CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione di cui e per un periodo non superiore ai 24 mesi, a una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è fissata dal decreto emendato al 35 per cento. ENTI DI RICERCA – Quegli enti che attivano contratti a termine, nella precedente formulazione non rientravano nel limite del 20% delle assunzioni a tempo determinato rispetto al numero dei dipendenti. Ora invece potranno protrarre il rapporto di lavoro dei ricercatori anche oltre 36 mesi e non oltre il periodo in cui è prevista l’attuazione del progetto di ricerca. Vengono esentati gli enti di ricerca pubblici e privati al rispetto dei tetti fissati per i contratti a termine, pari al 20% del numero dei dipendenti e a 36 mesi di durata complessiva. La scadenza dei contratti a tempo determinato viene legata invece alla durata del progetto stesso. ANZIONI PER CHI SFORA TETTO – 20%. Introdotte sanzioni amministrative per le aziende che violano il limite del 20% di contratti a termine sul complesso dei dipendenti. Il provvedimento prevede una sanzione pari al 2 % della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a un solo lavoratore. La multa sale al 50% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e’ superiore a uno. PRECEDENZA ASSUNZIONE PRECARI – Il diritto di precedenza all’assunzione del lavoratore che ha svolto attività a tempo determinato per almeno sei mesi con la stessa mansione e per gli stagionali, deve essere espressamente richiamato dall’azienda nell’atto scritto che avvia il contratto di lavoro. Lo stesso decreto modificato dalla Camera estende il beneficio alle donne in maternità, stabilendo che coloro che restano incinta durante il periodo di un contratto a termine possono conteggiare anche la gravidanza nella durata del contratto.