Il Green pass, come la vaccinazione obbligatoria, “potrebbe essere ritenuta legge a contenuto costituzionalmente vincolato o comunque costituzionalmente obbligatoria, in quanto necessaria all’interesse della salute della collettività, la cui tutela è imposta dall’articolo 32 della Costituzione. Se così fosse ritenuto dalla Corte costituzionale, l’eventuale richiesta referendaria di abolizione del green pass sarebbe inammissibile”. Lo dice all’Adnkronos Francesco Saverio Marini, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all’università di Tor Vergata che commenta: “la mera abrogazione del green pass, in assenza di una disciplina sostitutiva, rischierebbe di tramutarsi in un liberi tutti, rispetto al quale potrebbe porsi un problema di costituzionalità della normativa di risulta che esce dal referendum”.
“Il referendum è senza dubbio uno strumento utilissimo per la democrazia, ma ha limiti strutturali – spiega Marini – Con il referendum non si riuscirebbe, ad esempio, ad introdurre in luogo del green pass gratuità per tutti dei tamponi. Ci si limita ad abrogare una norma esistente, senza alternative. Si potrebbe, allora ritenere che il legislatore per tutelare la salute collettiva debba necessariamente prevedere qualche misura di prevenzione della diffusione del virus e, in questa prospettiva, la certificazione verde o la vaccinazione obbligatoria potrebbero considerarsi leggi costituzionalmente imposte o, quantomeno, obbligatorie. Siamo nell’ambito delle interpretazioni – conclude il costituzionalista – ma certamente la Corte costituzionale dovrà interrogarsi anche su questi profili nel valutare l’ammissibilità di eventuali richieste referendarie sul green pass”.
(di Roberta Lanzara)