Preceduto da ipotesi, bozze, ‘voci’, e caratterizzato da norme, misure, regole, eccoci finalmente in prossimità di lunedì 18 maggio ma, in sostanza, cosa cambierà? Vediamolo insieme, premesso che, mascherine e distanziamento rappresentano la costante sempre ed ovunque, e che gli esercizi al pubblico – laddove previste – debbono conservare l’elenco delle prenotazione degli ultimi 14 giorni.
Dunque da lunedì intanto ci si può finalmente spostare all’interno della propria regione ‘senza nessuna limitazione’. Via libera alle seconde case – purché ubicate nella regione di residenza – e, finalmente, si potranno rivedere gli amici. E ‘l’amata’ autocertificazione? Il famoso pezzo di carta’ andrà impugnato soltanto da quanti, “per compravate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, debbono spostarsi in un’altra regione.
Come più volte preannunciata, eccola la ‘famosa’ distanza tra i clienti (ora ridotta a un metro (con mascherina quando ci si alza dal tavolo), divieto ai buffet, e per 14 giorni conservare la lista delle prenotazioni.
Per quel che riguarda poi la consumazione al banco, è consentita “solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”.
Nell’ambito delle attività dedicate alla cura della persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti, i clienti potranno accedervi solo previo prenotazione. Come spiega lo specifico articolo, è richiesto di prevedere “e di riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Come abbiamo precedentemente scritto, ‘addio gossip‘: via a riviste e ‘a materiale informativo di uso promiscuo‘. Inoltre, in alcuni esercizi potrà essere rilevata la temperatura corporea ai clienti.
Premesso il solito metro distanza tra le persone, e l’arrivo e l’uscita con mascherina sia sulle spiagge attrezzate – e stabilimenti – che su quelle libere, quest’anno vietati tutti i giochi di gruppo in spiaggia. Onde evitare assembramenti e contagi, via libera ai soli ‘sport’ ed attività acquatiche, da praticare in solitaria (surf, nuoto e windsurf).
Anche qui però, un articolo specifica che per “gli sport di squadra come beach-volley e beach-soccer, sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti”…
Le strutture ricettive in genere – e quindi hotel, agriturismi, ecc. – come per tutte le altre attività, è richiesto il rispetto di un 1 metro di distanziamento in tutte le aree comuni, inoltre sarà premura della struttura indicare e differenziare i percorsi all’interno, prestando massima attenzione alle aree di ingresso e di uscita hotel, che i clienti affronteranno muniti di mascherina. Anche qui si potrà procedere alla misurazione della temperatura corporea.
Ovviamente, ma è bene sottolinearlo, rimane “il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”.
Violare le regole comporterà sanzioni abbastanza salate, che variano dai 400 ai 3mila euro. Lo specifica la nota prodotta da Palazzo Chigi a seguito del dopo che ha varato il dl quadro. Ma attenzione, se i clienti strano soggetti a sanzioni, se sorpresi ad aggirare le regole imposte, i titolari e gli esercenti rischiano lo stop delle loro attività per un periodo che dai da 5 ai 30 giorni.
Come spiega infatti il comunicato: “Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo“. Ed ancora, ”Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
Max