Dal momento che l’Italia “non si è avvalsa della facoltà offerta dalla direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento” ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di lavoro, l’Inps deve pagare a questi ultimi l’assegno di natalità e l’assegno di maternità previsti dalla normativa italiana. Lo stabilisce la Corte di giustizia europea bocciando le condizioni poste nella legge n. 190/2014 che subordina il riconoscimento dell’assegno in favore di cittadini di paesi terzi alla condizione che essi siano titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. Nella sua sentenza, la Corte conferma il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di beneficiare, in base alla direttiva 2011/98, di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana visto che questi benefici “rientrano nei settori della sicurezza sociale” per i quali i cittadini di paesi terzi possono godere “del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva”.