CORROTTI COME MAFIOSI: FINALMENTE IL CODICE ANTIMAFIA È LEGGE, LA CAMERA HA DETTO SÌ

Ricevuto nel novembre 2015 il primo via libera alla Camera, era poi stato licenziato in seconda lettura lo scorso 6 luglio al Senato, ed oggi alla Camera, in terza lettura non ha subito modifiche concludendo quindi il suo iter: e con 259 voti a favore 107 contrari e 28 astenuti, il nuovo Codice Antimafia è stato definitivamente (e finalmente) approvato. Ma cosa cambia esattamente? Intanto le procedure per i sequestri saranno più efficaci, poi confisca rafforzata, trasparenza negli incarichi per circoscrivere le parentopoli, e maggiori possibilità per intervenire sulle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata. In sostanza, si allarga quindi il perimetro dei possibili destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e di natura patrimoniale: da una parte, chi viene indiziato di terrorismo – o di assistenza agli associati a delinquere – e, dall’altra, a chi è indiziato di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità. La novità – piacevole – è che misure di prevenzione sono applicabili anche agli indiziati di stalking. Oltre ai procedimenti di prevenzione garantiti e dai tempi certi, viene introdotta anche la ‘distrettualizzazione’ delle misure di prevenzione, attraverso la creazione di apposite sezioni, o collegi distrettuali specializzati. In tutto questo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo viene inserito tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. Le indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al SID, al sistema di interscambio flussi dell’Agenzia delle entrate. Una parte interessante è poi dedicata al sequestro di partecipazioni sociali ‘totalitarie’, che sarà esteso a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sarà ora la polizia giudiziaria (non più l’ufficiale giudiziario). Se il bene immobile è occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero. Gli immobili, tra l’altro, potranno anche essere concessi in locazione alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco. E’ quindi stabilito che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Qualora il tribunale non dispone la confisca, può nel caso applicare l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. E’ ampliato l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo sia stato destinato a finalità di interesse pubblico. Ad hoc anche l’introduzione del nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell’interdittiva restano sospesi. Estensione amministrazione giudiziaria. L’amministrazione giudiziaria di beni e aziende sarà inoltre possibile anche in presenza di indizi, da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche agevola l’attività dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale, o che abbiano comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la Pa. La durata raddoppia, con possibile proroga per un periodo comunque massimo di due anni. Alla scadenza, può essere revocata e trasformata in controllo giudiziario. L’amministratore giudiziario esercita tutti i poteri che spettano ai titolari. Gli amministratori giudiziari dovranno essere scelti tra gli iscritti all’apposito Albo, secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, spetterà poi al ministro della Giustizi individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3). Inoltre, non potranno più assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. Il governo poi è delegato a disciplinare un regime sistematico di incompatibilità da estendere ai curatori fallimentari vietando di nominare chi abbia rapporti di parentela, affinità, convivenza e comunque assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell’ufficio giudiziario che conferisce l’incarico. Previsti tempi certi per recupero a legalità aziende sequestrate: entro 3 mesi dalla nomina, l’amministratore giudiziario dovrà presentare una relazione che evidenzi le concrete possibilità di prosecuzione dell’attività allegando un piano e censendo creditori e lavoratori impiegati. In mancanza di prospettive, l’impresa sarà liquidata o cesserà l’attività secondo modalità semplificate. Al contempo sarà garantito anche un sostegno economico ad aziende confiscate meritevoli. Allo stesso tempo, sono garantiti i diritti dei terzi in buona fede che risultano da atti anteriori al sequestro. L’amministratore giudiziario può essere autorizzato a pagare subito i ‘creditori strategici’ a beneficio della continuità aziendale. Chiunque ha un diritto di garanzia sul bene in sequestro può intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Ma ce ne è anche per le banche colluse: se in corso di verifica alla banca che vanta un credito non è riconosciuta la buona fede, il decreto che rigetta la domanda di ammissione al credito deve essere comunicato alla Banca d’Italia. L’Agenzia nazionale resta sotto la vigilanza del ministero dell’Interno ma vengono ridefiniti i compiti, con particolare riferimento allo scambio di flussi informativi. L’Agenzia può destinare beni e aziende direttamente a enti territoriali e associazioni.
M.