Stamane il premier Conte ha posto la firma al dpcm sull’emergenza coronavirus, che andiamo ora a leggere insieme.
Se inizialmente determinate misure erano state stilate per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ora i provvedimenti sono stati estesi anche alle due province di Pesaro-Urbino e Savona, ed a quelle di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.
Intanto, per quel che riguarda le chiese, ”L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
“Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
Sempre in termini svago, all’interno del dlcm si legge che “è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.)”.
Dando ormai per scontato il diritto di recesso che regolava i contratti pre-esistenti, sono da considerare sospese fino al 15 marzo uscite didattiche, viaggi d’istruzione, ogni tipo di interscambio o gemellaggio, annoverato nei programmi delle istituzioni scolastiche di ciascun ordine e grado. Dunque, gite annullate.
Ed ancora: “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza“.
Il dpcm specifica anche che “l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
“La sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile”.
Per quel che riguarda ancora Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e le province di Pesaro e Urbino e Savona, qui vige “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati”. Resta tuttavia la possibilità di poter svolgere sì eventi, competizioni, ed allenamenti, purché tutto questo avvenga solamente all’interno di impianti sportivi a porte chiuse, e ‘nei comuni diversi da quelli delle zone rosse’.
Il dpcm impone poi il divieto di trasferta per i tifosi residenti di Lombardia, Veneto ed in Emilia-Romagna, e delle Province di Pesaro e Urbino e Savona “per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province”.
Sempre in queste tre Regioni – e nelle due province menzionate – “è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.)” ed è prevista la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose”.
Nelle tre Regioni e nelle due Province di Pesaro Urbino e Savona “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
Limitazioni sono previste, sempre in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona, per le attività di ristorazione, bar e pub. Lo svolgimento è consentito “a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
Limitazioni, in quegli stessi territori, sono introdotte anche per limitare l’accesso “dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere“. E’ prevista anche una “rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti” e la “sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale“. Si chiede inoltre di “privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza Covid-19”.
Infine, per le sole province di “Bergamo; Lodi; Piacenza; Cremona” è prevista la “chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari”.
“Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza – spiega ancora il dlcm – si applica altresì la seguente misura: sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.
E ancora, per le sole province di “Bergamo; Lodi; Piacenza; Cremona“: “Chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari”.
Max