Se la corsa all’approvvigionamento dei beni primari da parte dei tanti italiani confusi o poco informati circa i provvedimenti che le autorità governative hanno preso in ottica contenimento del coronavirus non ha, in tutti i sensi, alcuna ragione di essere, di contro, viceversa, è doveroso apprendere tutti quelli che sono gli esercizi e le attività che per decreto governativo devono restare chiusi.
Ecco l’elenco e i chiarimenti necessari dopo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Coronavirus è sempre più una emergenza nazionale e, in ottica planetaria, una vera pandemia. Ecco perchè il Nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 Marzo ha sancito la chiusura di un ulteriore folto numero di esercizi commerciali e/o aperti al pubblico. Quali?
Ecco l’elenco delle attività commerciali, tra cui ristoranti, bar e parrucchieri, chiuse dal 12 al 25 marzo 2020.
Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del l’11 marzo 2020 relativo alle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, è infatti disposta:
–Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1. Sono chiusi, dunque, al di là della tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
aggiornamento ore 4,11
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
aggiornamento ore 7,42
Resta aperta la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
aggiornamento ore 11,39