Fabrizio Corona potrà tornare a “svolgere la propria attività lavorativa” e, dato che “lelemento pubblicitario e mediatico è una componente essenziale” della sua “peculiare attività”, potrà anche “utilizzare i social network” e rilasciare interviste ma non “con riferimento diretto allandamento” dellaffidamento terapeutico in corso. Così il giudice della Sorveglianza Simone Luerti ha deciso di modificare queste e altre prescrizioni, allargandole, per lex re dei paparazzi.
Laffidamento terapeutico era stato concesso dal giudice Luerti a Corona lo scorso 21 febbraio. Lex fotografo dei vip era tornato a casa, lasciando il carcere di San Vittore, ma dalla sua abitazione, aveva stabilito il magistrato, non poteva uscire salvo che per andare nella comunità per “la prosecuzione di un programma di disintossicazione fisica e psicologica”, lontano dal suo “lavoro e dal suo ambiente”, entrambi “incompatibili con le esigenze trattamentali e terapeutiche”. Nel corso dei mesi le prescrizioni sono state allargate dal magistrato, fino a ieri quando, con un nuovo provvedimento, il giudice ha deciso di “dover contemperare – si legge nellatto – le esigenze del corretto svolgimento della misura alternativa con le particolari esigenze lavorative” di Corona, a cui ha dato il permesso di tornare a svolgere la sua “attività lavorativa”. Ha deciso che ora potrà rimanere fuori casa dalle 7 alle 23.30, allungando i tempi prima indicati, che potrà muoversi in tutta la Lombardia e non solo entro la provincia di Milano. Potrà anche usare i social (quando li usò nei mesi scorsi fu ammonito dal giudice) e “i mezzi di comunicazione esterna”, come il telefono e la mail, “per ragioni direttamente connesse allattività imprenditoriale e alla promozione commerciale”. Non potrà, invece, diffondere immagini e rendere dichiarazioni “con riferimento diretto allandamento della misura alternativa in corso”. Per il permesso ad ampliare ulteriormente queste prescrizioni, come andare per lavoro fuori dalla Lombardia, ci vorranno autorizzazione specifiche da parte del giudice.