La Cassazione ha deciso: una coppia gay non può ottenere in Italia la trascrizione allanagrafe dellatto di figliazione se ha avuto un figlio allestero nato con la maternità surrogata. Il verdetto della Cassazione, come si legge in una nota è a tutela della gestante e dellistituto delladozione. Ma rimane comunque aperta la strada delladozione particolare. Nella sentenza 12193, presa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, viene reso noto che non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato allestero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore dintenzione”.
Coppie gay, il testo della sentenza
Continua la sentenza, che rigetta la domanda di riconoscimento dellefficacia del predetto provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre laltra aveva provveduto alla gestazione. Il riconoscimento del rapporto di filiazione con laltro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dallart. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dellistituto delladozione si legge ancora nella sentenza – In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con lordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, devessere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dellinterpretazione fornitane dalla giurisprudenza. I valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sullinteresse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali ladozione in casi particolari, prevista dallart. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983″, conclude la sentenza.