E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2012 n. 282, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 ottobre 2012,
che amplia al settore degli pneumatici la solidarieta’ nel pagamento dell’IVA, ai sensi dell’articolo 60-bis,comma 2 e 3, D.P.R.n. 633/ 1972.
Pertanto in caso di cessione di:
-pneumatici di gomma;
-pneumatici rigenerati o usati di gomma;
-pneumatici pieni o semipieni e flaps di gomma;
il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente (il venditore, in genere il negoziante), in fase di importazione o acquisto degli pneumatici, renderà co-obbbligato solidale il cessionario (l’acquirente finale, in genere il privato)
In parole povere significa che se viene accertata una evasione di IVA da parte di chi ha venduto gli pneumatici, l’iva evasa potrà essere addebitata a chi li ha comprati (anche in caso di buona fede ) oltre alla corresponsabilità civile e penale del reato commesso.
Tale norma dovrebbe far riflettere dall’acquistare pneumatici a prezzi “troppo” bassi e mettere quindi un freno al diffuso fenomeno dell’evasione fraudolenta dell’IVA nel commercio degli pneumatici da parte di operatori disonesti.
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