Le compagnie telefoniche devono acquisire il consenso del cliente prima di addebitare costi di servizi offerti da terza. Lo prevede la bozza del ddl concorrenza che il consiglio dei ministri dovrebbe approvare domani.
TELEFONIA – Nel dettaglio, i gestori di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche “ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi” hanno l’obbligo di “acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente,̀ servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso Sms e Mms, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso”. Si legge nella bozza del ddl concorrenza che il governo dovrebbe approvare domani in Cdm.
RC AUTO – Capitolo assicurazioni auto: le disposizioni relative alla procedura del risarcimento diretto si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio italiano, prevede la bozza.
FIBRA OTTICA – Nel provvedimento sono inserite nuove regole per accelerare lo sviluppo della fibra ottica riducendo i vincoli burocratici. “Ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile – si legge – deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione”.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si sottolinea, “vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità̀ di coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e , trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente nazionale italiano di unificazione”.