(Adnkronos) – “Può una banca controllata da una fondazione bancaria acquisire il controllo di un’altra banca a seguito d’un’Opa? Il caso dell’offerta della Cassa di Risparmio di Bolzano, controllata dall’omonima Fondazione, che acquisirebbe il controllo indiretto di Banca di Cividale, ripropone un problema che pareva superato”. E’ il professore Andrea Pisaneschi, Ordinario di diritto costituzionale Università di Siena, a intervenire così sulla questione dell’Opa di Sparkasse su Civibank a seguito dell’interrogazione di Elio Lanutti e Luisa Angrisani, depositata ieri in Senato.
“La riforma cosiddetta “Amato” del 1990 e la cosiddetta “Ciampi” del 1999 – premette Pisaneschi – imposero, prima, la separazione tra l’ente conferente e la banca conferitaria e, poi, la dismissione delle partecipazioni di controllo. Le sentenze della Corte costituzionale (n. 300-301/2003) collocarono le fondazioni bancarie tra le istituzioni private operanti per fini di utilità sociale (art. 2, Cost.). La crisi finanziaria del 2008-2014 di fatto obbligò le poche fondazioni che mantenevano partecipazioni rilevanti nelle banche a diluirle significativamente. Pochi ricordavano però che il d. lgs. 153/1999 consentiva alle fondazioni con allora patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro ed a quelle operative prevalentemente in Regioni a statuto speciale di mantenere la partecipazione di controllo della banca conferitaria”.
“Si tratta di deroghe – spiega il giurista – che avevano una ratio in parte comune: la prima riguardava “realtà economiche molto ridotte”, cui afferivano banche con operatività territoriale limitata, tali da non compromettere l’efficientamento del sistema bancario; la seconda riguardava realtà bancarie qualificate geograficamente per essere ricomprese in regioni a statuto speciale. Dunque, storia e peculiarità normative rendevano anche costituzionalmente problematico un significativo intervento riformatore. I due casi però – sottolinea -costituiscono sempre un’eccezione alla regola generale che le fondazioni bancarie non possono detenere partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie”.
“Le norme speciali derogatorie – asserisce Pisaneschi – non possono essere interpretate estensivamente e, come ricordato dalla Corte costituzionale proprio a proposito delle fondazioni insistenti in regioni a statuto speciale (sentenza n. 438/2007), le deroghe hanno un carattere tassativo. In questo contesto – argomenta – la norma speciale del d. lgs. 153/1999 ammette solo il mantenimento del controllo della banca conferitaria da parte delle fondazioni operative in una Regione a statuto speciale e nulla più”.
“Per il resto tutte le altre disposizioni del d. lgs.153/1999 debbono essere applicate e tra queste – indica Pisaneschi – vi è l’art. 6 che vieta l’acquisto di nuove partecipazioni di controllo in società diverse dalla conferitaria, salvo le società c.d. strumentali. Infine, ammettere che certe fondazioni possono fare ciò che è vietato alle altre pone – evidenzia – un problema di costituzionalità rispetto al principio di eguaglianza. Perché ad alcune fondazioni sarebbe impedito anche l’acquisizione indiretta del controllo di banche mentre solo le banche controllate da fondazioni di Regioni a statuto speciale potrebbero farlo”?