Anche i cassintegrati e i percettori di indennita’ di mobilita’ e disoccupazione riceveranno il Bonus Irpef da 80 euro. E’ quanto prevede una circolare dell’Agenzia delle Entrate che risponde ai dubbi su beneficiari, calcoli e modalita’ di erogazione del bonus. Fuori dal conto restano le somme percepite a titolo di incremento della produttivita’ che godono di un’imposta sostitutiva al 10%. L’Agenzia delle Entrate spiega nella circolare che il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennita’ di mobilita’ e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, e’ da considerarsi “automatico”, perche’ le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entita’ del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennita’. Naturalmente, spetta all’ente erogatore, in qualita’ di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso. L’Agenzia spiega inoltre che i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttivita’ non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttivita’ individuale che puo’ beneficiare di questa agevolazione fiscale non puo’ essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. La circolare fa notare inoltre che il bonus passa agli eredi: il credito spetta quindi anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sara’ calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalita’ che saranno specificate nel relativo modello. La circolare specifica poi gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potra’ avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicita’ di applicazione, e’ comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purche’ oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potra’ essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo e’ di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avra’ diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovra’ poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi.
Infatti, l’importo da erogare nel mese andra’ parametrato in base ai giorni di cui e’ composto il singolo mese di retribuzione. Viene inoltre chiarito che nel conto vanno anche i redditi da cedolare secca: il documento precisa che con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al “Bonus Irpef”, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca. Infine, la circolare informa che il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non e’ soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge n.388/2000.