Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere lassegno divorzile. Lo ha chiesto il pg della Cassazione, Marcello Matera, alle sezioni unite della Suprema Corte che devono decidere se confermare o meno il verdetto Grilli che ha archiviato il tenore di vita. La decisione degli ermellini sarà depositata tra circa un mese.
Il pg ha chiesto alle sezioni unite di accogliere il ricorso di Lucrezia C. contro il marito Omar C. che in appello nel 2017, dopo la sentenza Grilli aveva ottenuto la revoca dellassegno divorzile da quattromila euro al mese che corrispondeva alla ex moglie. La signora si è rivolta alla Cassazione e il caso è stato assegnato alle sezioni unite. Prima del divorzio, Lucrezia e Omar si erano divisi a metà i sette milioni di valore del patrimonio di famiglia, lui aveva tenuto lazienda e lei si era fatta liquidare in soldi e appartamenti. In primo grado aveva ottenuto il diritto allassegno di mantenimento, un beneficio toltole in appello e che adesso Lucrezia rivuole. Il matrimonio di questa coppia, celebrato nel 1978 è durato fino al 2007. I due coniugi provenivano da famiglie modeste ed entrambe hanno contribuito allattività imprenditoriale alla quale si sono dedicati. In primo grado lassegno era stato attribuito a Lucrezia “per disparità reddituale”.
Pg, assegni divorzio da valutare caso per caso – “La premessa è che ogni singolo giudizio richiede necessariamente la valutazione delle peculiarità del caso concreto perché ladozione di un unico principio di giudizio, come quello stabilito dalla sentenza Grilli corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di classe”. Lo ha sottolineato il pg della Cassazione, Marcello Matera, nella sua requisitoria davanti alle sezioni unite che discutono della messa in soffitta del criterio del tenore di vita dopo il verdetto Grilli del maggio 2017. “Si può anche convenire sul fatto che il criterio dellautosufficienza – ha proseguito Matera – può essere preso come parametro di riferimento, ma non si può escludere di rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge quali la durata del matrimonio, lapporto del coniuge al patrimonio familiare, il tenore di vita durante il matrimonio”.