Una decisione, quella stabilita dalla cassazione V sezione penale, nella sentenza n. 11433/2016 che ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica, che rende in qualche modo giustizia a chi è costretto a rubare per fame. In questo caso infatti il furto non si considera reato se il fatto non è grave e l’indagato non è pericoloso. A riferirlo, il portale StudioCataldi.it, riportando il caso di un uomo sorpreso di notte mentre tentava dirubare generi alimentaria un banco di vendita lasciato incustodito nel mercato di un paese. “Il delitto per il quale l’indagato è stato perseguito (il tentato furto monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede) si legge nella sentenza pubblicata dal portale – prevede l’arresto facoltativo e, a questo, ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede ’soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto’”. Un piccolo passo avanti verso la civiltà.
M.