Secondo Cantone sarebbero troppo forti i poteri dati al Commissario e ci sarebbero addirittura pericoli di infiltrazioni mafiose. Parole pesanti e determinate quelle che ha usato il presidente dellAnac – lautorità nazionale anticorruzione che nellambito della audizione sul decreto Genova ha chiarito, al cospetto delle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera che i “poteri assoluti” concessi al Commissario sarebbero eccessivi, sottolineando come la celerità nel redigere il prospetto ha prodotto alcune omissioni. “Con una disposizione che credo sia senza precedenti (la deroga a tutte le norme dellordinamento italiano, ad esclusione di quelle penali) si intende consentire al Commissario di muoversi con assoluta e totale libertà, imponendogli solo i principi inderogabili dellUnione europea ed ovviamente i principi costituzionali”.
E ancora: “Quello che è accaduto a Genova è una tragedia di proporzioni enormi e lo Stato non può certamente stare a guardare, ma deve utilizzare qualunque strumento affinché il Ponte sia ricostruito al più presto ed al meglio. È un dovere verso la Città ma anche verso le vittime”.
Cantone alza nel vespaio dei dubbi e delle polemiche anche la polvere di diversi dubbi circa il decreto, primo fra tutti quello sula deroga alle salvaguardie antimafia. “La deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”.
E poi: “Vi sono molte attività connesse alla ricostruzione in cui le imprese mafiose detengono un indiscutibile know how”.
Non è tutto: “Nellobiettivo di garantire al commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ritenendo prioritario lobiettivo della ricostruzione del ponte, mi spetta il compito, non piacevole ma doveroso, di sollevare qualche dubbio e perplessità sullimpianto del decreto”. Cantone sta parlando del comma 5 e al comma 7 dellarticolo 1 del decreto che parlano delle deroghe e della esclusione di soggetti diversi.
E ancora: “Lesclusione di soggetti diversi dallattuale concessionario, generalizzate a tutti i concessionari di strade a pedaggio o che abbiano partecipazioni in esse o che siano da esse controllate, appare di dubbia legittimità, perché in contrasto con i principi di proporzionalità, concorrenza nonché con le indicazioni contenute nella direttiva europea, che prevede cause di esclusione tassative”.
“Quale sarebbe – ha domandato poi Cantone – il vantaggio competitivo di un operatore che ha una partecipazione anche minima in una concessionaria di strade a pedaggio? E quale sarebbe il vantaggio competitivo di altri operatori, diversi dallattuale concessionario?”.