Bonus edilizi: visto di conformità e decreto anti frodi

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti a proposito delle modalità di applicazione del visto di conformità che è obbligatorio per i bonus edilizi anche in considerazione dell’entrata in vigore del Decreto Anti Frodi in programma per il prossimo 12 novembre. Le Entrate hanno risolto diversi dubbi dei contribuenti e al tempo stesso hanno consentito di capire in che modo devono agire i professionisti che dovranno rilasciare il visto di conformità bonus edilizi.

La congruità delle spese

In riferimento al decreto legge n. 34 del 2020 del Ministero della transizione ecologica, l’articolo 119 al comma 13 bis fa riferimento all’identificazione dei valori massimi per specifiche categorie di beni con l’obiettivo di asseverare le congruità delle spese. Ebbene, ci si chiede se si possano prendere in considerazione i prezzari che sono stati definiti dal decreto del 6 agosto del 2020 del Ministero dello sviluppo economico. Tale possibilità è permessa dalle Entrate, dal momento che il decreto ministeriale in questione che riguarda i requisiti tecnici relativi alla fruizione delle detrazioni fiscali (ecobonus) per la riqualificazione energetica degli edifici è in vigore ancora adesso. Si può fare riferimento a tale decreto, quindi, in attesa che esso venga adottato dal ministero. Nello stesso decreto viene specificato che si definisce la congruità delle spese prendendo in considerazione gli importi che sono indicati nei prezzari che sono stati predisposti dalle province autonome e dalle regioni, ma anche i listini delle camere di commercio, i listini ufficiali e, in mancanza di essi, i prezzi di mercato correnti in funzione del luogo in cui gli interventi vengono eseguiti.

Non solo Superbonus: gli altri bonus

Per quel che riguarda i bonus differenti rispetto al superbonus, una domanda legittima dei contribuenti riguarda l’asseverazione che, in base al decreto legge citato in precedenza (comma 2 dell’articolo 121), deve essere prevista per gli interventi su cui si applicano bonus differenti rispetto al Superbonus. In particolare, ci si chiede se tale asseverazione abbia a che fare unicamente con la congruità delle spese o debba anche certificare i requisiti tecnici e la realizzazione effettiva dell’intervento. Ebbene, i tecnici abilitati devono asseverare unicamente la congruità delle spese che sono state sostenute. Ciò non toglie che debbano comunque essere rispettati gli adempimenti e i requisiti indicati per l’accesso alle agevolazioni fiscali differenti dal Superbonus. Si pensi per esempio agli interventi orientati al risparmio energetico che permettono di usufruire della detrazione a cui si fa riferimento nel decreto legge 63 del 2013. In questo caso occorre mettere in atto gli adempimenti indicati dal decreto del 6 agosto del 2020 per gli interventi che sono stati eseguiti dopo il 6 ottobre del 2020, mentre per quelli che sono cominciati prima di tale data il riferimento normativo è rappresentato dal decreto interministeriale del 19 febbraio del 2007.

Il decreto anti frodi e il visto di conformità

Si immagini il caso di un contribuente che lo scorso anno ha dovuto pagare delle spese relative a interventi che fanno parte del Superbonus e che per queste spese desidera accedere alla detrazione corrispondente attraverso la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2021. Dal momento che il visto di conformità è obbligatorio, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 157 dello scorso anno, occorre capire se, quando il Superbonus viene applicato come detrazione, bisogna richiedere il visto in rapporto a tutta la dichiarazione in cui è indicata la detrazione o esso può riguardare unicamente i dati della documentazione che certifica la presenza dei presupposti che consentono di beneficiare della detrazione in questione. In tale eventualità il riferimento normativo che deve essere preso in considerazione è rappresentato dal decreto legge 34 del 2020, e in particolare dall’articolo 119 al comma 11, poi modificato dal decreto legge 157 del 2021. In sostanza, l’obbligo del visto di conformità è previsto anche se il contribuente beneficia della detrazione relativa in dichiarazione dei redditi, per le spese che riguardano interventi che fanno parte del Superbonus, a meno che non sia il contribuente a presentare direttamente la dichiarazione o lo faccia attraverso il sostituto di imposta che garantisce l’assistenza fiscale. A parte tali eccezioni, comunque, si deve chiedere il visto di conformità unicamente per i dati dei documenti di detrazione.