E’ uno dei leitmotiv di questi tempi di difficoltà economica: è il famigerato bonus affitto 2020 che, come risaputo, rappresenta uno degli snodi più importanti e più attesi, auspicati e in qualche modo necessari per provare ad arginare le difficoltà di tanti italiani.
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Quanto al bonus affitto però una possibile buona novità è che dovrebbe esser valido anche per le nuove attività: per le partite IVA aperte nel 2019 infatti il decreto Rilancio ha indicato di eliminare il requisito della riduzione di fatturato o corrispettivi. Le novità nella legge di conversione approvata alla Camera, dunque, sembra vadano in un senso di estensione del bonus stesso.
Bonus affitto 2020 esteso dunque anche per le nuove attività, per le quali non è chiesto il requisito della riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50%. Il credito d’imposta del 60% dovrà dunque spettare pure alle partite IVA aperte nel 2019: è questa una delle novità del testo della legge di conversione al decreto Rilancio approvato alla Camera. Si attende ora solo il passaggio in Senato per renderlo ufficiale.
Per le partite IVA aperte nel 2019, per le quali non vi è il parametro per determinare il calo di fatturato, il riconoscimento del bonus sugli affitti sarà automatico, senza dunque i paletti sui requisiti d’accesso. Una novità che si aggiunge all’estensione anche alle attività commerciali con fatturati superiori a 5 milioni di euro nel 2019: il bonus sugli affitti sarà in tal caso pari al 20% e 10% in caso di affitto d’azienda.
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aggiornamento ore 1.11
Sono due gli emendamenti che riguardano il bonus affitti della legge di conversione al decreto Rilancio approvata dalla Camera. Le novità saranno ufficiali con la conversione definitiva, entro il 18 luglio. Come detto, in primis, dunque le modifiche estendono la platea dei beneficiari del credito d’imposta sugli affitti del 60%: potranno ottenerlo, senza preventiva verifica sul calo di fatturato, le partite IVA aperte nel 2019.
Le nuove attività erano state le escluse dal credito d’imposta sulle locazioni, riconosciuto dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Questo in ragione del fatto che tra i requisiti per potervi accedere era richiesta la necessità di aver subito un calo pari almeno al 50% di fatturato o corrispettivi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Parametro che, per chiare ragioni, era impossibile da rispettare per le attività avviate a partire dal 2019.
aggiornamento ore 7.00
I testi di modifica del decreto Rilancio hanno corretto il tiro e, nel merito, la legge di conversione indica che: “Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.”
Inoltre, l’emendamento rende più semplice l’accesso al bonus affitti alle imprese situate in uno dei Comuni in stato di emergenza per eventi diversi dal Covid-19. Per le imprese di commercio al dettaglio, anche se con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, l’emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera indica l’introduzione di un bonus pari al 20%, che scende al 10% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Inoltre in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. Si attende ora il passaggio in Senato: il termine per la conversione in legge del decreto n. 34/2020 è fissato al 18 luglio.
aggiornamento ore 10.27
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