(Adnkronos) – Bollette di luce e gas pagate in ritardo, magari per una dimenticanza o magari perché il gestore non le invia nei tempi. E così, spiegano gli esperti de La Legge Per Tutti, “il cliente può passare suo malgrado dalla parte del torto: se non c’è la domiciliazione bancaria, l’utente è costretto ad aspettare che gli venga inviata la fattura per controllare che l’importo sia giusto in base ai consumi che a lui risultano e, nel caso sia tutto a posto, pagare entro il termine indicato proprio nella bolletta. Se questa, però, arriva in ritardo, il cliente non può pagare (anche perché non conosce l’importo, oltre a non poter verificare se la somma richiesta è quella giusta). Di conseguenza, è legittimo pensare che potrebbe scattare la morosità. Ma è davvero così? In realtà, forse non tutti i consumatori sanno che, in casi come questo, hanno pure diritto ad un rimborso. L’importante è sapersi muovere in tempo”. Ecco, in dettaglio, cosa si rischia e come tutelarsi.
Come spiegano gli esperti, ci sono due possibilità per chi paga in ritardo la bolletta di luce e gas: che l’utente appartenga al regime di maggior tutela o che il suo contratto sia inserito nel mercato libero.
“Nel primo caso, cioè nel mercato tutelato, il venditore può chiedere al cliente gli interessi di mora per i giorni di ritardo, a un tasso pari a quello di riferimento fissato dalla Banca centrale europea (Bce) aumentato del 3,5%. Significa che se, ad esempio, il tasso di riferimento è all’1,8%, il tasso di mora diventa del 5,3%. L’utente potrebbe essere costretto a pagare anche le sole spese postali per l’invio del sollecito. Se il cliente ha sempre pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio, per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale.
Se, invece, si parla di un contratto nel mercato libero, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto”.
Ma è possibile che vengano staccati luce o gas? “Secondo l’Autorità garante per l’energia (Arera), la fornitura non può mai essere sospesa in presenza di clienti definiti come «non disalimentabili» (ad esempio, gli utenti attaccati ad una macchina salvavita). In tutti gli altri casi, invece, la fornitura non può essere sospesa:
– nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
– in mancanza di comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell’Autorità e se non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall’Arera;
– se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
– se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Tale divieto non opera se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
– se l’importo del mancato pagamento è pari o inferiore all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 80 euro, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 80 euro);
– se la morosità riguarda il mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura e pagamenti non espressamente contemplati nel contratto di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi regolata dall’Autorità”.
Come si diceva all’inizio, non sempre il pagamento di una bolletta in ritardo dipende dal cliente: “Chi non ha la domiciliazione delle utenze in banca, che consente il versamento automatico di quanto dovuto anche se la fattura non è ancora arrivata nel domicilio dell’utente – spiega ancora La Legge Per Tutti -, non può corrispondere al gestore l’importo richiesto perché non è possibile sapere a quanto ammonta il debito. In questo caso, cosa si rischia e cosa fare per evitare di diventare cliente moroso? I venditori di energia (luce e gas) sono obbligati ad emettere la bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato oppure entro il termine indicato nel contratto del libero mercato. Se non viene rispettato questo vincolo, il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico che può arrivare fino a 60 euro.
Nello specifico, l’indennizzo è pari a: 6 euro fino a dieci giorni solari di ritardo nell’emissione della bolletta; 2 euro in più ogni cinque giorni di ulteriore ritardo dopo il decimo (ad esempio, 8 euro per 15 giorni di ritardo, 10 euro per 20 giorni, ecc.), fino a un massimo di 20 euro per ritardi pari o superiori a 45 giorni dal termine di emissione; 40 euro se il ritardo è compreso tra 46 e 90 giorni; 60 giorni se il ritardo accumulato è superiore ai 90 giorni”.
L’emissione della fattura di chiusura della fornitura oltre i termini previsti, si legge ancora, “obbliga il venditore a riconoscere al cliente in bolletta un indennizzo dai 4 euro per un ritardo fino a dieci giorni ed è maggiorato di 2 euro ogni dieci giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari”.
Discorso diverso nel caso in cui la data di emissione della bolletta di luce e gas rientri nei termini previsti ma la fattura arrivi materialmente in ritardo al domicilio del cliente. I casi – spiegano ancora gli esperti, sono due:
“Il cliente ha la domiciliazione bancaria: il pagamento avverrà regolarmente, poiché l’utente non deve fare alcunché. Se si accorge che il versamento dal conto è stato fatto ma non ha ricevuto la bolletta, potrà, casomai, chiedere al venditore dei chiarimenti e, in caso di qualche incongruenza, fare la dovuta contestazione (leggi Bolletta gas e luce con consumi errati: come contestare); il cliente paga con bollettino postale: è la situazione più delicata, perché non è possibile versare un importo che ancora non si conosce. Tuttavia, il fatto che la bolletta non sia arrivata a casa non esime l’utente dall’obbligo di pagare i consumi effettuati, anche perché la fattura di luce e gas non arriva tramite raccomandata (si pensi a chi, per dispetto, ruba ogni giorno la posta del vicino). In tal caso, se si avvertono dei ritardi, la soluzione migliore è quella di comunicarlo il più presto possibile al venditore, in modo da farsi recapitare la bolletta anche tramite e-mail. Va ricordato, comunque, che la compagnia energetica non riconosce il mancato o ritardato pagamento oltre i termini previsti solo perché la bolletta non è arrivata al domicilio dell’utente: il problema, infatti – concludono gli esperti -, viene imputato ai servizi postali e non ad un disservizio del venditore di luce e gas”.