Il Consiglio di Stato, (la Sesta Sezione), si è espresso sul tema della trasformazione delle banche popolari in
società per azioni, in relazione alla posizione dei due soli istituti di credito che non hanno dato attuazione al
D.L. n. 3/2015 in tema di Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti considerandolo in
contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria.
La vicenda era stata parzialmente già sottoposta al giudizio della Corte costituzionale che aveva ritenuto
non in contrasto con la Costituzione le censure sulla carenza dei presupposti di necessità e di urgenza a
sostegno del decreto legge, nonché alcune altre doglianze.
Tale sviluppo non ha però impedito alle parti di proporre al Consiglio di Stato ulteriori cinque questioni,
nuove e rilevanti, tanto da imporre la rimessione della vicenda alla Corte di giustizia dellUnione europea.
Infatti, il giudice di ultima istanza, quale è appunto il Consiglio di Stato, a norma dall art. 267 TFUE è
obbligato a sottoporre la questione alla Corte del Lussemburgo, a meno che non vi sia una giurisprudenza
consolidata in materia oppure quando la corretta interpretazione della norma di diritto non lasci spazio a
nessun ragionevole dubbio.
Il Consiglio di Stato ha quindi formulato cinque diversi quesiti alla Corte europea, chiedendo di pronunciarsi
sulla legittimità: a) dell imposizione di una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare e`
obbligata a trasformarsi in società per azioni, in rapporto alla normativa europea in tema di aiuti di Stato; b)
della possibilità di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio
recedente, in relazione alla disciplina in tema di concorrenza nel mercato interno e di libera circolazione di
capitali; c) della disciplina sulla limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la
possibile liquidazione della banca trasformata, in relazione alla regolamentazione degli aiuti di Stato; d)
della facoltà di rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne in tutto o in parte l importo; e)
dell art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014 della Commissione, in relazione alla violazione del
diritto di godere della proprietà dei beni di cui all art. 16 e dellart. 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell Unione europea.
In attesa della decisione da parte della Corte di giustizia dellUnione europea, restano dunque ferme le
misure cautelari già concesse in merito alla trasformazione di tali banche in società per azioni.