Come si legge nel comma 100 dell’articolo 1, “al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile”, riconosce “ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015”, un meccanismo attraverso il quale la Legge di Bilancio 2018 consente sgravi contributivi fino a 3mila euro per assumere under 35. E compreso inoltre l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori “per un periodo massimo di 36 mesi”. “Con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Come ben spiega lagenzia di stampa AdnKronos in merito, nella legge 205 dello scorso 27 dicembre è inoltre stabilito che “l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103”. Per quel che riguarda invece lapprendistato, “Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”. Infatti Il comma 102, spiega che, “limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101”. Per quel che riguarda invece i licenziamenti collettivi, “fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva”.
M.