Home ATTUALITÀ Assegno unico figli 2022: domanda, a chi spetta, cosa sostituisce

    Assegno unico figli 2022: domanda, a chi spetta, cosa sostituisce

    Assegno unico universale figli 2022: a chi spetta, requisiti, cosa prevede. Le risorse complessivamente stanziate saranno pari nel 2023 a 18,2 mld di euro. Si tratta di 6 mld in più rispetto alle misure precedenti e al netto della quota riassorbita sulla componente figli del Reddito di Cittadinanza, pari a 780 milioni di euro nel 2023. Nel 2022, invece, le risorse a disposizione saranno 12,2 mld. L’assegno “unico e universale”, che partirà dal prossimo marzo, assorbirà gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; le detrazioni per figli a carico; l’assegno dei Comuni per nuclei con almeno 3 figli minori; il premio alla nascita e il Bonus bebè. Non assorbirà invece né limiterà gli importi del bonus asilo nido. A confermare i requisiti dell’assegno unico è il presidente Inps, Pasquale Tridico in una audizione alla Camera. 

    “Assegno unico perché finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi a sostegno della genitorialità e natalità e universale perché garantisce una misura minima a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia”, spiega dettagliando l’intervento. Per ciascun figlio minore infatti è previsto un importo pari a 175 euro mensili per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro, mentre si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. Per i figli maggiorenni invece, fino al 21^ anno di età, è previsto un importo mensile di 85 euro per un Isee fino a 15.000 euro, progressivamente ridotto fino a 25 euro per Isee pari o superiore a 40.000 euro. 

    Previste anche alcune maggiorazioni per: ciascun figlio successivo al secondo; ciascun figlio disabile minorenne (maggiorazione differenziata per grado di disabilità); ciascun figlio disabile maggiorenne fino a 21 anni (differenziata per grado di disabilità); ciascun figlio disabile di età superiore ai 21 anni (differenziata per livello di Isee); ciascun figlio di madre di età inferiore a 21 anni (non differenziata per livello di Isee);ciascun figlio minore di un nucleo con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro(differenziata per livello di Isee). L’assegno unico comunque, spiega ancora Tridico, non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è compatibile “con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati”. 

    La domanda
     

    La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, si legge nella bozza del Dl. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’Inps ovvero presso gli istituti di patronato, viene specificato nel testo.  

    Requisiti
     

    Primo requisito è che il richiedente “sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”. 

    Questi gli altri tre requisiti sono che il richiedente “sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.