(Adnkronos) – Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro “senza limiti di distanza” solo se “si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Per quanto riguarda invece le offerte relative a contratti a tempo determinato il luogo di lavoro non deve “distare più di 80 km dal domicilio del soggetto”. A chiarire il passaggio relativo alle offerte di lavoro e alla compatibilità con l’assegno di inclusione è l’ultima stesura del decreto lavoro.