Arriva la “Fattura Elettronica” ed è panico tra i cittadini

    E’ iniziato il panico tra i commercianti ed i professionisti. E la paura si diffonde a macchia d’olio fra tutti i comuni cittadini. Perché ogni transazione dovrà dal 1 gennaio 2019 avere come corrispettivo la “fattura elettronica”: paradossalmente ogni passaggio di soldi dovrebbe, anche tra normali cittadini, lasciare traccia sotto forma di fattura. Un paradosso che ha spinto l’Agenzia delle Entrate a tentare di dare i primi chiarimenti. Il sito delle “piccole-medie imprese” (pmi.it) è stato investito da una serie di quesiti relativi ai nuovi obblighi che comporterà la fatturazione elettronica. E qualcuno azzarda che potrebbe fungere nel sistema Italia da deterrente al lavoro. Ovvero scoraggerebbe le prestazioni d’opera ed i piccoli commerci: della serie “meglio non lavorare”.
    “Le novità in termini di obbligo – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – non influiscono sui termini di trasmissione della fattura, le cui regole restano immutate: il documento contabile va emesso contestualmente all’operazione, come previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972”. Contestuale significa, dal punto di vista normativo, entro le ore 24 del giorno della cessione.
    “Però – aggiunge la circolare – considerato il processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio SdI, questo termine va considerato in modo elastico. Perché mon è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno”.
    In questi casi forse non scatterebbe alcuna sanzione. Ma come una fattura si può considerare automaticamente emessa nei tempi previsti? Si temono non poche multe, e perché sui fatti formali l’Agenzie delle Entrate vanta personale in grado di multare anche per un pelo erroneamente trovato in una dichiarazione. Di fatto, la data di emissione della fattura è quella riportata nel campo “data” della sezione “dati generali” del file.
    “I tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) – spiegano dall’Agenzie – diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato”.
    In fase di prima applicazione l’Agenzia prevedrebbe un criterio di maggior flessibilità, ma anche di discrezionalità, in considerazione “dell’adeguamento tecnologico dei soggetti coinvolti”, ovvero le imprese. Quindi se il file fattura dovesse risultare inviata con un leggero ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, non scatterebbero le sanzioni? La risposta parla solo di flessibilità e discrezionalità, ovvero dipende dalla fortuna del contribuente, può andare bene o andare male. E comunque dopo tre anni la sanzione si prescrive, a patto che non siano intervenuti atti interruttivi (cartelle esattoriali).