Detto fatto: stavolta si fa sul serio. Da oggi in poi quei dipendenti pubblici che timbrano e poi si assentano dal posto di lavoro sarannosospesi entro 48 ore ed entro 30 giorni licenziati, al termine del procedimento disciplinare. E’ quanto si evince dal decreto legislativo, attuativo della riforma Madia, approvato oggi in esame preliminare dal Cdm con i correttivi, dopo che era stato dichiarato illegittimo dalla Consulta a novembre insieme ad altri quattro decreti. Dunque, chi vienecolto in flagrante, attraverso anche lausilio di telecamere o altri strumenti che registrano l’accesso in ufficio, oltre che a subire limmediatamente sospensione, il furbetto rimarrà anche in via cautelare senza stipendio, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, entro 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto. Come spiega il decreto: La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile”. Inoltre, tra le principali novità introdotte nei correttivi “si prevede un maggior termine per esercitare lazione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento spiega un comunicato di Palazzo Chigi – La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dallavvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso lUfficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei Conti)”. Infine, “si prevede lobbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari allIspettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dalladozione degli stessi: ciò, al fine di consentire il monitoraggio sullattuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia”.