Per aver adottato “condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nellambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile”, in virtù di quanto stabilito dal rapporto 2017 dellAgcom (che ha appurato individuato diverse sofferenze subite nellultimo anno dagli utenti telefonici), lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha elevato una multa da 9 milioni di euro per le compagnie telefoniche che operano sul territorio nazionale: Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali. Come spiegano dallAntitrust: “I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio allesecuzione del contratto, procedendo allavvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire unespressa richiesta in tal senso da parte del consumatore”. Diversamente invece, “il codice del consumo evidenzia ancora lAutorità – prevede che lesecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come una opzione rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dallassenza di tale volontà”. Nello specifico sono almeno tre secondo lAutorità, le condotte illecite messe in atto dagli operatori telefonici: 1) “lassenza dellinformativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui lanticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore”; 2) “la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo allavvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dellautonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà”; 3) “in caso di esercizio del diritto di ripensamento, laddebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita”. Oltretutto, “nei confronti di alcuni operatori sono state accertate ulteriori condotte in violazione delle norme consumer rights. Per quanto riguarda Tiscali, lAutorità ha accertato, in linea con i precedenti, la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Nei confronti di Wind e Fastweb, è stata rilevata lilliceità di condotte essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per lesercizio del diritto di ripensamento dalla proposta di concludere il contratto rivolta dai consumatori agli operatori”.
M.