Con il 2024 arriva l’assegno di inclusione (Adi). Le domande sono state inviate già dal 18 dicembre scorso in autonomia al sito www.inps.it . da lunedì 8 gennaio invece è possibile farlo dal Caf. L’Inps stesso ha comunicato che dal 26 gennaio farà i primi accrediti relativi alle domande “presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio e comunque entro il mese di gennaio 2024” ma con il Patto di Attivazione Digitale (Pad) sottoscritto.
Cos’è l’Aid?
Per rendere chiaro tutto il procedimento di accesso al ministero del Lavoro, ha pubblicato una guida per i beneficiari dell’assegno di inclusione. Sulla guida si legge che “l’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.”
Ma cos’è nello specifico? “L’assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.”
Nel momento della presentazione della richiesta e durante tutta la durata dell’erogazione del benficiario, il richiedente deve avere dei requisiti che possono essere letti nella guida e che si riportano qui di seguito:
- cittadino europeo; o familiare di un cittadino europeo e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- nei 10 anni precedenti la richiesta di assegno, non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), per un delitto non colposo che comporti una pena non inferiore ad un anno.”
Il nucleo familiare inoltre deve avere un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013. Congiuntamente deve avere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI.