“Nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al primo marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione, passata da 5 a 2 anni, cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati”. Così avverte l’Arera, commentando le novità che investono le bollette elettriche. Dunque addio finalmente ai maxiconguagli. Ricordiamo inoltre che la stessa regola – prossima ad entrare in vigore – tra un anno sarà estesa anche anche alle bollette del gas e, tra due, anche dell’acqua. Da marzo infatti, come stabilito dalla nuova norma introdotta nella Legge di Bilancio, contrariamente a quanto previsto prima (quando era di 5 anni), ora non potranno più arrivare conguagli relativi a periodi superiori ai 2 anni. Come spiega infatti spiega l’Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente, “Nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli, pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica, per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione. Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette ’maxibollette’ – osservano ancora dall’Arera- cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori, ad esempio blocco di fatturazione, rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale”.
M.