Nel nostro Paese è in vigore ‘l‘ergastolo ostativo‘, e riguarda chi condannato al carcere a vita – senza aver mai collaborato con la giustizia (il cosiddetto ‘pentito’) – senza benefici o sconti di pena, per reati ritenuti gravissimi come il terrorismo o l’associazione mafiosa. Ebbene stamane, dopo un lungo iter che poi vedremo, i giudici di Strasburgo hanno sentenziato che il ‘carcere a vita irriducibile’ inflitto al ricorrente” viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani. Infatti, chi condannato all’ergastolo ostativo, proprio in virtù del regime al quale è sottoposto è impossibilitato a perseguire un percorso riabilitativo e quindi volto alla reintegrazione, che sono in definitiva i scopi perseguiti nell’ambito della detenzione.
A mettere in moto la ‘Grand Chambre’ della Corte Europea dei Diritti Umani (parliamo del Consiglio d’Europa, non di Ue), che ha respinto il ricorso presentato dal nostro Paese lo scorso giugno. In particolare il tutto nasce dalla vicenda di Marcello Viola (classe 1959) il quale, in virtù di reati come associazione mafiosa, omicidio, sequestro di persona, detenzione illegale di armi da fuoco, stava scontando la sua pena presso il carcere di Sulmona, in provincia dell’Aquila. Sottoposto al 41 bis, nel 2006 il Tribunale di Sorveglianza aveva poi posto fine al 41 bis in seguito ad un ricorso presentato dal detenuto. Così, in seguito a due circostanze familiari, Viola per due volte aveva espresso la necessità di poter usufruire di un permesso per uscire, ma gli è stato negato. Questo perché egli non ha mai collaborato con la giustizia, e ne ha dimostrato di aver definitivamente chiuso i rapporti con l’associazione criminale. Stessa motivazione poi ribadita anche dalla Corte di Cassazione, in seguito alla quale sono state respinte le richieste di Viola.
Così il detenuo tramite il suo legale ha deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti Umani presentando un ricorso.
Come dicevamo, legata al Consiglio d’Europa (un’organizzazione internazionale che conta 47 Stati membri), la Corte Europea ha sostenuto che il cosiddetto ergastolo ostativo viola due differenti articoli della Convenzione Europea dei Diritti Umani: il numero 3 vieta i ‘trattamenti inumani e degradanti’ mentre, l’articolo 8, prevede invece che vi sia il rispetto per la vita privata e familiare del detenuto.
Max