Per la Corte Europea non è fondamentale avere lo status di rifugiato, perché venga negato il tentativo di rimpatrio, questo quando la sua vita o la sua libertà sono minacciate. La Corte di Giustizia dellUnione Europea, ha infatti determinato alcuni criteri per la revoca o il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato per motivi collegati alla protezione della sicurezza o della comunità di uno Stato membro previsti da una direttiva del 2011. In sostanza, viene stabilito che il diritto dellUnione riconosce ai rifugiati interessati una protezione internazionale maggiore di quella prevista dalla Convenzione di Ginevra. In buona sostanza, revocare lo status di rifugiato in concomitanza di un pericolo per il soggetto interessato, annulla alcuni benefici previsti dalla direttiva, ma non consente il rimpatrio.
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Erano stati due cittadini, uno ivoriano, laltro originario del Congo, oltre ad un soggetto ceceno, a sollevare la questione dopo che era stato loro revocato lo status di rifugiato in Belgio e Repubblica Ceca, in quanto ritenuti una minaccia alla sicurezza o condannati per un reato particolarmente grave per la comunità dello Stato membro ospitante. Per la Corte Europea, le disposizioni previste dalla direttiva sui rifugiati sono valide, ma la revoca o il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato non determina il risultato di togliere ad una persona lo status di rifugiato, e neanche i diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale status, questo se i soggetti in questione dimostrano che la paura di subire persecuzioni nei loro Paesi di origine è fondata. Per la Corte Europea, il respingimento di un cittadino di uno Stato extra-Ue o apolide verso un Paese dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate è vietato dalla Carta dei diritti fondamentali dellUe. La Carta inoltre afferma il divieto assoluto di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, questo in maniera svincolata da quello che può essere il comportamento del soggetto in questione e lallontanamento verso uno Stato dove sussista un pericolo reale che una persona sia sottoposta a trattamenti di tal genere.