Il vicepremier Salvini a valanga contro il Tribunale di Bologna, che ha obbligato il Comune di Bologna a dare la residenza a due richiedenti asilo nonostante non fossero iscirtti allanagrafe. “Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra” ha tuonato Salvini. “Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i Sindaci a rispettare (come ovvio) la Legge”.
Migranti, Salvini: faremo ricorso
Dal Viminale intanto si ribadisce che questo tipo di sentenze non intaccano la legge, in quanto non definitive e declinabili solo per i casi singoli. Per una modifica della norma, infatti, deve pronunciarsi la Corte Costituzionale. “La norma sulliscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è illegittima e la magistratura è indipendente – ha replicato il sindaco di Bologna Virginio Merola. “Un ministro fa ricorso ma non minaccia i giudici di essere di parte. Io rispetto la legge e applicherò la sentenza. Faccia bene i suoi provvedimenti invece di fare propaganda”
“Questa interpretazione – ha detto la giudice Matilde Betti nella sentenza – offre una lettura della norma coerente col quadro normativo costituzionale e comunitario, altrimenti di dubbia tenuta”. Negare la residenza, inoltre, per la giudice “rende ingiustificatamente più gravoso” lesercizio di diversi diritti da parte dei richiedenti asilo. Sostanzialmente la giudice non concede il permesso di soggiorno, ma si esprime in favore di un soggiorno temporaneo sufficiente ad attendere una decisione su questo fronte, al fine che sia concessa liscrizione allanagrafe necessaria al richiedente asilo per ottenere i suoi diritti costituzionali.
“Lart.2 della Costituzione – recita lordinanza – riconosce i diritti inviolabili della persona e lart.2 T.U. 286/98 prevede che allo straniero presente nel territorio sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. (…) La legittimazione al soggiorno data dal permesso per richiesta asilo non è episodica né di breve durata. Il requisito dellabitualità della dimora necessaria per ottenere la iscrizione nei registri di residenza ne parametra la durata ad almeno un trimestre nel centro di accoglienza. La permanenza sul territorio per il tempo necessario alla decisione sulla richiesta asilo è ben più lunga. (…) Durante questo periodo non breve, in cui lo straniero è regolarmente soggiornante, il suo diritto alla iscrizione anagrafica a parità di condizioni col cittadino corrisponde direttamente allinteresse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per lesercizio dei diritti civili e politici (Cass.SS:UU 449/00). Nel rispetto degli arti.2 e 10 Costituzione, non può quindi prevedersi una discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo regolarmente soggiornanti che limiti il diritto alla iscrizione anagrafica”