Davanti alla multa da da 3,6 mln di euro che l’Antitrust le aveva inflitto lo scorso luglio (per una pratica commerciale, ritenuta scorretta, su corse cancellate e mancata informazione ai consumatori), Atac aveva deciso di ricorrere. Ma il Tar del lazio lo ha invece bocciato, spiegando nella sentenza che “La condotta di Atac legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole”. In particolare, viene sottolineato “il frequente e sistematico mancato rispetto dellorario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet www.atac.roma.it, e la mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo allimpossibilità di effettuare determinate corse”. In sostanza, i giudici hanno condiviso la decisione dellAgcm in quanto, si legge, “la soppressione delle corse, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dellorario diffuso, dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da Atac”.
M.