“Accertando una pratica commerciale scorretta nellofferta del servizio pubblico di trasporto ferroviario nellarea metropolitana di Roma consistente nella falsa prospettazione, attraverso lOrario Ufficiale diffuso presso le stazioni e nel sito Internet www.atac.roma.it, di unofferta di servizi di trasporto frequente e cospicua, a fronte della sistematica e persistente soppressione di molte corse programmate, nonché nella omessa informazione preventiva ai consumatori in merito alle soppressioni previste”. Così, conclusa listruttoria, avviata dufficio il novembre scorso nei confronti dellazienda capitolina di trasporto pubblico, lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto una sanzione da 3 milioni e 600 mila euro all’Atac. Va sottolineato che tale azienda, in regime di esclusiva, si occupa del sevizio relativo a due fra le più importanti tratte pendolari italiane, come la Roma-Lido di Ostia, e Roma-Civita Castellana-Viterbo; compresa anche la Roma-Giardinetti-Pantano. Direttrici che, complessivamente, coprono unarea di circa 140 km, che equivale ad una media quotidiana di oltre 200mila utenti. Analizzando il procedimento, lAutorità ha ravvisato “la persistenza e la significatività del fenomeno relativo alla mancata effettuazione di molte corse programmate, dal 2010 ad oggi, che nella maggior parte del periodo ha raggiunto unincidenza ben superiore a quella considerata fisiologica. Le evidenze dimostrano che tali soppressioni sono dipese in larga misura da motivi riconducibili a dirette responsabilità di Atac che, in tal modo, ha falsato le aspettative degli utenti/consumatori e le loro decisioni relative alla mobilità quotidiana, in particolare di tipo pendolare, basate sugli orari e le frequenze del servizio atteso da Atac secondo appunto quanto indicato nellOrario Ufficiale”. Oltretutto, si legge ancora, è stata sottolineata la non adeguata informazione preventiva ai suoi utenti da parte di Atac, circa limpossibilità di effettuare determinate corse programmate, benché lazienda ne avesse avuto preventivamente conoscenza, in quanto conseguente a ragioni interne, e rispettando pertanto il giusto standard professionale richiesto ad un concessionario di un servizio pubblico nella gestione di linee essenziali di trasporto e per la mobilità cittadina. “Tali condotte spiega ancora lAutorità – responsabili di notevoli disagi ai consumatori per un rilevante arco temporale (dal 2010 ad oggi) – si legge ancora nella nota – sono state sanzionate in quanto ingannevoli ed omissive, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, applicando una sanzione di 3 milioni e 600 mila euro, misura ridotta tenuto conto della situazione economica disagiata dellazienda”.
M.