AMORE ED INGANNI – SI FINGE DIVORZIATO E ORGANIZZA IL MATRIMONIO CON L’AMANTE, INCINTA DI LUI. POI LA SCOPERTA: VIVE CON LA MOGLIE.. DALLA QUALE ASPETTA UN FIGLIO: CONDANNATO

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    Sebbene in seguito alla dilagante ‘libertà’ dei costumi, oggi non sia più ‘un’usanza’ diffusa, tuttavia persistono ancora derive di una condotta ingannevole che caratterizzano taluni individui, indiscutibilmente animati da una grande immaturità. E come spiega ‘Studiocataldi.it’, con la sentenza n. 34800/2016, la Suprema Corte della cassazione ha stabilito che, chi fingendosi un libero scapolo, ha indotto all’inganno l’amante pronta a sposarlo, mentre a casa ad attenderlo vi erano moglie e figli, commette un reato. Questo perché non ci si trova di fronte a una tentata bigamia, ma di sostituzione di persona. Nel caso specifico il soggetto condannato ha rasentato un comportamento a tratti folle. L’imputato infatti, per mantenere viva la relazione con l’amante, ha finto di essersi separato annunciando alla donna di aver chiesto il divorzio (e di averlo ottenuto), acconsentendo così al desiderio di sposarla e, addirittura, arrivando persino a seguire un corso prematrimoniale presso una parrocchia milanese, spiegando al parroco di aver ottenuto l’annullamento del matrimonio religioso da parte del Tribunale della Sacra Rota. Un turbinio di bugie e falsità, poi culminate nella data fissata per la cerimonia e partecipazioni predisposte. A questo punto, legittimamente, la donna (oltretutto incinta del futuro ‘marito’), inizia a capire che qualcosa non va: chiede all’uomo il motivo perché quest’ultimo non la presenti mai ai futuri suoceri e, soprattutto, perché continua ad accumulare ritardo nel presentare la documentazione attestante il divorzio e l’annullamento del primo matrimonio. Sospetti che, approfonditi, portano la donna a una scoperta scioccante: il suo futuro marito in realtà è ancora sposato… e attende un figlio dalla moglie. La vicenda, dopo l’intervenuta condanna dell’uomo in appello per sostituzione di persona e reati di falso, trova il pieno appoggio della Suprema Corte che, prende espressamente in analisi l’atteggiamento di chi aveva mentito all’amante inducendola in errore, ex art. 494 c.p., al fine di, come precisala norma, “procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.

    M.