(Adnkronos) – “L’imposta straordinaria è stata definita come tassazione di extraprofitti del settore bancario. L’extra-profitto si riferisce a una situazione specifica, quella in cui un’impresa godendo di una posizione di monopolio od oligopolio può fissare il prezzo dei suoi prodotti ricavando un profitto superiore a quello determinabile in un mercato concorrenziale. Questa situazione è assente nelle banche, non solo in forte concorrenza nell’intera area dell’euro”. Ad affermarlo è il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini nel corso della sua audizione al Senato sul Dl Asset.
La concorrenza, spiega, “è ampliata per effetto dell’ingresso di competitori (anche fintech e big tech) non regolati come le banche e che offrono prodotti e servizi bancari”.
“E’ bene ricordare che in Italia, a differenza che in altri Paesi europei, non sono stati applicati tassi negativi sui depositi in conto corrente, anche in presenza di rendimenti sui Bot negativi e anche in presenza di tassi negativi applicati sui depositi presso la banca centrale dal 2014 a metà del 2022. L’attuale recupero della redditività delle banche europee sta quindi riportando a una fase di normalizzazione. Il giudizio sulla redditività delle banche non può basarsi su alcune annualità: occorre tenere in conto l’ampiezza dei cicli economici e la durata delle fasi delle politiche monetarie”, aggiunge.
“L’onere in discussione dovrebbe ritenersi deducibile ai fini Ires ed Irap; se così non fosse, la disposizione di cui al comma 5 della norma produrrebbe un improprio aggravio impositivo a danno dei soggetti passivi”, dice.
La disposizione, rileva Sabatini, “esclude al momento la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (comma 5). La non deducibilità dell’imposta non è in linea con il principio di inerenza che regola la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires e con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione. L’art 99, comma primo, secondo periodo, del Tuir (Testo Unico sulle imposte sul reddito), sancisce come tutte le imposte che non gravino sul reddito e per le quali la rivalsa non sia esercitabile devono considerarsi deducibili secondo il principio di cassa, all’atto del loro pagamento”.
L’imposta fa riferimento ad un indicatore economico lordo, e pertanto, sottolinea Sabatini, “non compatibile con il principio di tassazione al netto che connota l’Ires. Né è prevista la possibilità di rivalsa, come definito dal diritto tributario, dell’onere, cioè il trasferimento di tale onere a un altro soggetto, come ad esempio nell’Iva. In applicazione dell’articolo 99 del Tuir, il prelievo dovrebbe ritenersi deducibile dal reddito di impresa. Chiari sono i principi della Corte costituzionale nella pronuncia del 4 dicembre 2020 n. 262, relativa alla indeducibilità pro tempore dell’Imposta Municipale Propria (Imu) dalla base imponibile Ires ed Irap prevista dall’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. I Giudici hanno sancito come un tributo (o anche un contributo di natura sostanzialmente impositiva), non commisurato al reddito e non oggetto di rivalsa, costituisce un costo fiscale inerente di cui non si può precludere la deducibilità dal reddito di impresa, senza compromettere quel ‘disegno impositivo’ approntato dal Legislatore fiscale tale per cui il reddito deve essere assunto al netto degli oneri ad esso inerenti”.