(Adnkronos) – L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, Easyjet e Ita per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 Tfue, che vieta qualsiasi accordo tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che incidono sul commercio tra paesi dell’Ue che potrebbero impedire, limitare o falsare la concorrenza. L’istruttoria, è stata avviata su segnalazione del Codacons che denunciava presunte distorsioni della concorrenza derivanti dall’incremento dei prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia in corrispondenza delle festività natalizie.
Ryanair, Ita Airways, Wizz Air e EasyJet, ricorda l’Autorità, sono le principali compagnie aeree che offrono servizi di trasporto aereo nazionale verso la Sicilia, con numero di frequenze operate che varia da tratta a tratta ma che, con riferimento alle tratte più rilevanti (quali la Milano/Palermo e la Milano/Catania e la Roma/Palermo, e la Roma/Catania), può arrivare complessivamente fino a 20 voli giornalieri per tratta (“v/g”). In particolare, alla luce dei dati ricavabili dalle piattaforme delle Segnalate, per la tratta Milano/Catania l’offerta massima di Ita è di 7 v/g, quella di Ryanair di 6 v/g, quella di EasyJet di 5 v/g e quella di Wizz Air 3 v/g; per la tratta Roma/Catania l’offerta massima di Ita è di 7 v/g e quella di Ryanair di 5 v/g. Le uniche tratte in cui sono presenti tutte e quattro le compagnie sono la Milano/Catania e la Milano/Palermo.
Dal monitoraggio fatto dall’Antitrust per verificare l’andamento dei prezzi dei biglietti aerei dei vettori è emerso che “in prossimità delle festività natalizie, si assiste ad un innalzamento generale e consistente dei prezzi dei biglietti aerei. Ad esempio, il prezzo medio del volo da Milano (Mpx, Lin, Bgy) verso Catania e Palermo è di 201 euro, oltre il 700% del prezzo che si registra nel periodo successivo alle festività, pari a circa 28 euro, nonostante questa costituisca una tratta ad alta intensità di voli giornalieri (oltre 20), offerti da quattro operatori. Solo alcune tratte, anche in estrema prossimità delle festività, resistono alla dinamica di innalzamento generale dei prezzi. Inoltre, soprattutto con riferimento alle tratte in partenza da Milano e al prezzo complessivo dell’intero percorso andata e ritorno, si riscontra un sostanziale allineamento dei prezzi praticati dalle diverse compagnie”.
Nel caso di specie, sottolinea l’Antitrust, “si ritiene che l’incremento dei prezzi dei biglietti aerei nel periodo natalizio potrebbe essere il frutto di un comportamento collusivo tra i vettori aerei, eventualmente facilitato dall’utilizzo di algoritmi di prezzo, piuttosto che un adattamento razionale alle condizioni di mercato. Infatti, da un lato, sembra in alcuni casi (ad esempio, nelle tratte con partenza Milano e arrivo a Catania o a Palermo) rilevarsi un anomalo allineamento dei prezzi, possibile indicatore di un’intesa tra gli operatori attivi sui collegamenti tra l’Italia continentale e le due principali città siciliane; dall’altro, non si registrano iniziative, da parte dei vettori aerei, di misure volte ad ottenere un migliore adeguamento dell’offerta alla domanda, che pure sarebbero coerenti con una strategia lecita di massimizzazione dei profitti”.
Dunque, osserva l’Autorità, “si ritiene che quanto segnalato sia meritevole di ulteriori approfondimenti, al fine di accertare la sussistenza di possibili distorsioni del corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, in violazione dell’articolo 101 Tfue. Tale distorsioni, in quanto incidenti su una variabile economica di particolare rilevanza, quale è il prezzo, risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell’attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d’acquisto dei redditi delle famiglie”.
L’Antitrust ha deliberato “la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti”.