“Anticorruzione. I gufi passano, le leggi restano. Verba volant, scripta manent . Così Matteo Renzi correda la foto, su twitter, in cui firma il ddl anticorruzione.Il ddl anticorruzione approvato in via definitiva dalla Camera ha preso le mosse da un testo presentato oltre due anni fa da Pietro Grasso, unico atto da parlamentare prima di diventare presidente del Senato. Un testo in seguito rimaneggiato, anche per iniziativa del governo e del ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Sono per lo più frutto di emendamenti governativi, infatti, la riforma del falso in bilancio nella sua attuale versione, l’inasprimento delle pene per la corruzione, la previsione di una stretta collaborazione tra inquirenti e Autorità nazionale anticorruzione, il patteggiamento condizionato alla restituzione del maltolto .Ecco le principali novità contenute nel testo: Le pene per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio aumentano di 2 anni sia nel massimo, passando da 8 ai 10 anni; sia del minimo, da 4 a 6. Questo ha l’effetto di allungare i termini di prescrizione del reato. Riviste al rialzo anche le pene massime per peculato, corruzione per l’ esercizio della funzione, corruzione in atti giudiziari. Il reato di concussione scatta non solo per il pubblico ufficiale, ma anche per l’incaricato di un pubblico servizio. La pena resta da 6 a 12 anni. Chi fornisce le prove o aiuta a individuare gli altri responsabili o il sequestro delle somme rischia una condanna ridotta da un terzo a due terzi. Prevista la possibilità di ricorrere al patteggiamento solo nel caso in cui ci sia stato il versamento anticipato ed integrale del prezzo o del profitto del reato. Il falso in bilancio, con cui spesso vengono costituiti ’fondi neri’, torna ad essere reato. Ma non un reato di danno, bensì di pericolo: non si dovrà provare di aver alterato il mercato o di aver prodotto un danno alla società, come invece chiedevano FI e Ncd. Già il ddl Grasso prevedeva una riscrittura della disciplina in materia. Il testo ora approvato prevede una distinzione tra società quotate e non quotate. Chi falsifica il bilancio di società quotate in borsa, rischia da 3 a 8 anni di reclusione. Per le altre società, nel caso in cui “consapevolmente” si espongano “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” o li si omettano, la reclusione va da 1 a 5 anni: niente intercettazioni, dunque, previste per i reati con condanne sopra i 5 anni. Per le piccole società che da codice civile non possono fallire è prevista la procedibilità a querela di parte. I fatti di lieve entità sono puniti con il carcere da 6 mesi ai 3 anni; prevista, la non punibilità per particolare “tenuità del fatto”. Per tutti i tipi di società salgono le sanzioni pecuniarie: i vertici rischiano di pagare dalle 200 alle 600 quote. Per l’associazione mafiosa si arriva a 26 anni. Per coloro che fanno parte di un’associazione mafiosa formata da 3 o più persone la reclusione va da 10 a 15 anni (ora 7-12); da 12 a 18 (ora 9-14) per i promotori, gli organizzatori e coloro che dirigono l’associazione mafiosa; se l’associazione è armata, da 12 a 20 (ora 9- 15); per i boss, da 15 a 26 anni (ora 12 – 24). Il Pm che eserciti l’azione penale per i delitti contro la pubblica amministrazione, deve informare il presidente dell’Autorità Anticorruzione dando notizia dell’imputazione.