(Adnkronos) – La Corte di giustizia europea fa chiarezza sull’interpretazione della Direttiva Iva 2006/112/CE ed esclude l’Iva al 10% per i servizi di manutenzione su immobili privati.
Il caso è stato sollevato dal Fisco portoghese nell’ambito di una controversia sull’applicazione dell’aliquota Iva ai servizi di riparazione e manutenzione di ascensori (causa C-218/2021) da parte di un’impresa che fabbrica ascensori e montacarichi e fornisce la successiva assistenza.
In seguito a un accertamento fiscale, l’Agenzia Tributaria portoghese ha rilevato che l’impresa ha applicato erroneamente l’aliquota ridotta del 10% sia per i servizi di installazione sia per quelli di manutenzione.
Nella sentenza del 5 maggio 2022, la Corte ha messo in evidenza la differenza tra i concetti di “ristrutturazione”, “riparazione” e “manutenzione”, circoscrivendo così l’ambito di applicazione dell’Iva agevolata. Nello specifico la Corte ha specificato che:
– il servizio di ristrutturazione si riferisce alla rimessa a nuovo “occasionale” di un oggetto;
– il servizio di riparazione si riferisce al ripristino “occasionale” di un oggetto danneggiato;
– la manutenzione rappresenta un servizio regolare e continuativo.
Secondo la Corte, la caratteristica di continuità degli interventi di manutenzione esclude tale servizio dalla previsione normativa di Iva agevolata (al 10%) concessa per la sola ristrutturazione e riparazione di abitazioni private.
Cosa prevede la norma italiana?
In Italia, la legge finanziaria 2000 (L. 488/199, art. 7, lett. b, l) consente di applicare l’Iva al 10% per le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. La Corte di giustizia potrebbe dunque costringere il legislatore nazionale a recepire l’interpretazione presa nella causa portoghese.