Nessuno tocchi Contrada di Gianmarco Chilelli

    Bruno Contrada non doveva essere condannato per concorso esterno in mafia, è quanto stabilito ieri dalla Corte europea dei diritti umani. Lo Stato italiano è condannato ad un risarcimento di diecimila euro per danni morali, a fronte degli ottantamila richiesti, e ad un indennizzo di duemilacinquecento euro per le spese legali sostenute per il ricorso alla Corte Di Strasburgo, invece dei trentamila richiesti. La motivazione della sentenza risiede nel fatto che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa all’epoca dei fatti contestati all’ex numero due del Sisde non “era sufficientemente chiaro”. Eppure l’ex procuratore capo di Palermo Giancarlo Caselli racconta, nel libro a cura di Maurizio De Luca “vent’anni contro”, che, preparandosi al passaggio da Torino, procura in cui indagò sulle BR, a Palermo, dove avrebbe combattuto la mafia, studiando il fenomeno mafioso in toto e la giurisprudenza ad esso connessa, erano rintracciabili tracce del reato di concorso esterno in associazione mafiosa già a partire da sentenze del 1898. Secondo la Corte europea comunque il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, definito congiuntamente dagli articoli 110 e 416 bis del codice penale, “è stato il risultato di un’ evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni ’80 e consolidatasi nel 1994 e che quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli”. Da tale presupposto deriva, secondo il principio del –nulla poena sine lege-, l’affermazione dei giudici europei, secondo i quali i tribunali nazionali, nel condannare Contrada, non hanno rispettato i principi di “non retroattività e di prevedibilità della legge penale”. Dunque le azioni di Contrada, cioè – reati di associazione per delinquere pluriaggravata, commesso in Palermo ed altre località del territorio nazionale fino al 29 settembre 1982, e di associazione di tipo mafioso pluriaggravato, commesso in Palermo ed altre località del territorio nazionale, dal 29 settembre 1982 in poi-, sono confermate in toto, ma mentre le commetteva l’ex 007, sicuramente in buona fede, aveva il dubbio se fossero o meno proibite dalla legge. Tale opacità della legge e la stessa sentenza europea saranno fra gli elementi dell’udienza, fissata per il 18 giugno, per la quarta richiesta di revisione del processo a Contrada presentata da Giuseppe Lipera, legale dell’ottantaquattrenne originario di Napoli. La portata di una simile sentenza non è sottovalutabile, infatti potrebbe aprire a tutti coloro che sono stati condannati per il reato concorso esterno in associazione mafiosa commesso prima del 1994. Uno su tutti, Marcello Dell’Utri potrebbe impugnare la condanna ricevuta in Cassazione di fronte ai giudici di Strasburgo, essendo stati contestati all’ex senatore fondatore di Forza Italia fatti commessi tra il 1974 e il 1992. In una intervista al fattoquotidiano.it Giuseppe Lipera afferma:“Credo che il caso di Dell’Utri sia molto simile a quello del mio assistito. Dal mio punto di vista il concorso esterno non dovrebbe esistere, perché è un’invenzione dei giudici, mentre la costituzione parla chiaro: il potere legislativo spetta al Parlamento”. Secondo Antonio Ingroia, ex magistrato della procura di Palermo, formatosi sotto l’ala di Falcone e Borsellino, che ha personalmente seguito i processi Contrada e Dell’Utri, afferma che – questa sentenza nasce da un’insufficiente conoscenza del caso Contrada e delle motivazioni per cui sia stato condannato- poiché -la Corte di Strasburgo ha pensato che i fatti contestati a Contrada non fossero punibili in assenza del reato di concorso esterno ma non è così, perché sarebbero stati comunque punibili per favoreggiamento-. L’ex magistrato continua considerando le affinità con i casi Dell’Utri o Cuffaro, assicurando che –“non c’è dubbio che si tratta di casi simili, ma non bisogna dimenticare che il concorso esterno viene utilizzato già negli anni ’80, mentre l’aggravante disciplinata dall’articolo 7, ovvero il favoreggiamento mafioso, arriva nel 1991: tra i due reati che sono spesso entrati in conflitto, prevale a livello cronologico proprio il concorso”-. Sulla richiesta di revisione del processo presentata da Lipera risponde -“Una cosa è certa  la sentenza della corte Europea non ha niente a che vedere con la revisione del processo: quello che dicono a Strasburgo non rappresenta infatti un elemento in più che può smentire i reati contestati a Contrada e che sono stati riconosciuti in via definitiva dalla corte di Cassazione”.