Home ATTUALITÀ Superminimo in busta paga, assorbibile e non: cos’è e come funziona

    Superminimo in busta paga, assorbibile e non: cos’è e come funziona

    (Adnkronos) – Il superminimo è tra le varie componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti che può incrementare, anche notevolmente, l’importo della busta paga mensile. Assorbibile e non assorbibile, che cos’è? E come funziona? In Italia i livelli retributivi sono sempre stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva nazionale, aziendale o individuale, soltanto nel loro ammontare minimo ricorda laleggepertutti.it
     

    Questo beneficio non dura per sempre, a meno che le parti non lo abbiano cristallizzato prevedendolo espressamente come aumento permanente: ma è un caso piuttosto raro. Nella maggior parte dei casi, il superminimo è destinato a essere assorbito dalle successive variazioni stipendiali, come nel caso di incremento di scatti di anzianità, di promozioni o di progressioni di carriera e di qualifiche.  

    La giurisprudenza, però, ha posto dei paletti alle possibilità per il datore di lavoro di riassorbire il superminimo, specialmente quando esso è stato applicato su base generalizzata e per lungo tempo ed è, perciò, diventato un uso aziendale che va rispettato.  

    Superminimo: cos’è?
     

    Il superminimo è un aumento della retribuzione base stabilita per una determinata categoria e livello di inquadramento. Questa cifra incrementale viene concordata tra il datore di lavoro e i dipendenti, e ciò può avvenire al momento dell’assunzione o in una fase successiva. Facciamo un semplice esempio. 

    Superminimo: a quanto ammonta?
     

    L’ammontare del superminimo riconosciuto dal datore di lavoro dipende dalle specifiche intese raggiunte con i lavoratori, e riportate per iscritto nel contratto che stabilisce l’importo dell’eccedenza spettante ai dipendenti beneficiari oltre ai minimi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl). 

    Non esiste, quindi, un’unica cifra valida per tutte le categorie di impiego: l’importo del superminimo, essendo un “di più” volontariamente riconosciuto rispetto alla paga base legalmente e contrattualmente stabilita, può variare da poche decine di euro ad alcune centinaia o migliaia di euro per le posizioni apicali e connotate da elevata professionalità. Tutto dipende, essenzialmente, dalle trattative intercorse tra le parti, al momento dell’assunzione o quando il dipendente ha maturato una determinata anzianità ed esperienza. 

    Superminimo: chi ne ha diritto?
     

    Il superminimo è frutto di un accordo preso tra il datore ed i lavoratori nell’ambito della contrattazione collettiva o individuale. Pertanto, esso spetta solo ai dipendenti espressamente contemplati nel contratto di lavoro – collettivo nazionale, aziendale o, come spesso avviene, individuale – che attribuisce loro questa maggiorazione stipendiale rispetto ai minimi tabellari riconosciuti per la loro categoria. 

    Al limite, il superminimo può essere attribuito ad un solo dipendente, al quale il datore di lavoro (in genere per particolari meriti dimostrati) riconosce un aumento “ad personam” rispetto ai livelli minimi salariali che vengono pagati agli altri colleghi con analoghe mansioni. 

    I superminimi sono cumulabili?
     

    Un aspetto interessante è che i superminimi sono cumulabili fra loro, quando sono frutto di contrattazioni diverse. Ad esempio, se il contratto collettivo nazionale di lavoro riconosce un superminimo e il contratto aziendale, o individuale, ne prevede un altro, gli importi si sommano. 

    Superminimo: quando viene assorbito?
     

    Il superminimo non è mai definitivo, a meno che il contratto di lavoro non lo preveda espressamente come tale, qualificandolo come ‘non assorbibile’. In tutti gli altri casi, il superminimo va riconosciuto per l’intero periodo in cui permangono vigenti le condizioni contenute nel contratto che lo prevede (quindi il datore di lavoro non può decidere, unilateralmente, di non erogarlo più), ma in seguito, se tali condizioni mutano, il superminimo può essere assorbito. 

    Ciò si verifica specialmente quando viene operata una variazione stipendiale per scatti di livello retributivo o progressione di anzianità maturata dal dipendente: il nuovo, e maggiore, trattamento economico congloba il vecchio superminimo che era stato previsto per la posizione inferiore. A questo punto, il dipendente che beneficiava del superminimo lo perde e dovrà contrattarlo di nuovo con il proprio datore di lavoro. In genere, anche quando c’è un cambiamento di contratto collettivo, il superminimo precedente viene assorbito dal trattamento retributivo successivo, se esso è più favorevole ai lavoratori interessati; il suo mantenimento, invece, deve risultare da una previsione esplicita contenuta nel nuovo contratto. 

    Se poi avviene un trasferimento di azienda che comporta il cambiamento di titolarità del datore di lavoro (ad esempio per fusione, incorporazione di società o di cessione di ramo di azienda), i dipendenti non hanno più diritto al superminimo precedentemente riconosciuto e devono concordarne uno nuovo con il loro attuale datore di lavoro. 

    Superminimo: regime fiscale e contributivo
     

    Essendo una componente della retribuzione, l’importo del superminimo è fiscalmente imponibile, e rientra a tutti gli effetti nella nozione di redditi di lavoro dipendente rilevanti ai fini Irpef. Inoltre, sul superminimo, si applicano le trattenute per la quota di contributi previdenziali ed assistenziali prevista a carico del dipendente. 

    Infine, poiché il superminimo è una componente della retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti, va sempre considerato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (Tfr) e delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) contrattualmente previste.