Addio all’aggio nelle cartelle esattoriali. Dal 2022 gli oneri di riscossione scompaiono e lo sconto per il contribuente è del 3% sul totale. Mentre l’Agenzia delle Entrate si affretta a inviare le nuove lettere di compliance con gli avvisi bonari, proprio ieri, dalla porta accanto, quella di Agenzia Entrate Riscossione, è stato diffuso il modello delle nuove cartelle esattoriali si legge su laleggepertutti.it. Un modello che, questa volta, porta con sé buone notizie: i contribuenti non dovranno più pagare ciò che un tempo si chiamava aggio e che da un paio di anni ha preso un nome più politically correct: oneri di riscossione.
Dalle nuove cartelle di pagamento scompaiono quindi le percentuali che fino ad oggi sono state dovute a titolo di compenso all’Esattore per la sua attività di riscossione: un compenso giustificabile forse fino a quando tale attività è stata svolta da una società commerciali (Equitalia SpA) ma che oggi, con la trasformazione in ente pubblico, non ha più motivo di esistere.
Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le novità, da quando partiranno e quali vantaggi si prospettano per i contribuenti. Nella nuova cartella, già dal totale somme da pagare sparisce la voce degli ‘oneri di riscossione’ attualmente pari al 3%. Nel campo degli importi spettanti al concessionario compaiono solo i diritti di notifica.
La riforma è immediatamente operativa ma non ha valore retroattivo. Quindi l’azzeramento dell’aggio parte solo per i carichi affidati ad Agenzia Entrate Riscossione, dai vari enti creditori, a partire dal 1° gennaio 2022. Quindi i carichi già consegnati, seppur non sfociati ancora in cartelle esattoriali (perché in corso di emissione) bisognerà ancora pagare gli oneri di riscossione. Questo significa che per vedere operativo lo sconto in cartella bisognerà aspettare ancora qualche mese. Questo è il tempo che mediamente decorre dal momento della trasmissione del carico tributario dall’ente creditore all’agente della riscossione fino alla notifica della cartella. In proposito, si ricorda che, in base all’articolo 19 del Dlgs 112/1999, l’agente della riscossione perde il diritto al discarico se non notifica la cartella entro il nono mese successivo alla ricezione dell’affidamento.
C’è peraltro da considerare gli effetti della sospensione Covid che ha fermato la consegna degli atti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Si stima che complessivamente siano rimasti fermi 60 milioni, tra cartelle e altri atti della riscossione a causa dello stop (più volte prorogato) dai Governi che si sono succeduti e dal Parlamento, per non aggravare le conseguenze negative della pandemia su cittadini e operatori economici. Considerato che almeno 4 o 5 milioni sarebbero stati inviati negli ultimi mesi del 2021, il conto è di almeno 55-56 milioni di vecchi atti ancora da notificare a partire dall’anno appena iniziato. A questi si aggiungono quelli il cui invio era già programmato per il 2022. Tutti carichi affidati negli anni scorsi e che quindi riporteranno ancora l’aggio.
Non cambierà nulla, invece, sul fronte delle spese di notifica e delle spese sia per misure cautelari (come fermi e ipoteche) sia per quelle esecutive (come i pignoramenti). Sono due importi che continueranno a rimanere a carico completamente del debitore tanto nel caso delle cartelle quanto degli altri atti della riscossione.