“Le intercettazioni irrilevanti per l’accertamento dei fatti oggetto del processo penale non dovrebbero né circolare né essere divulgate. Sulla base della normativa in vigore, in particolare di quanto previsto dall’articolo 268 del Codice di Procedura Penale, le intercettazioni irrilevanti ai fini del processo dovrebbero essere puramente e semplicemente stralciate e riposte poi nell’archivio delle procure”. Ne parla con l’Adnkronos Nello Rossi, magistrato e direttore di Questione Giustizia, rivista promossa da Magistratura democratica che aggiunge: “Lo stralcio avviene all’esito di una procedura regolata dalla legge e svolta dal Gip in contraddittorio tra le parti. Se si tratta di intercettazioni coperte dal segreto si incorre nel reato di violazione del segreto d’ufficio sanzionato severamente dall’articolo 326 del Codice penale”.
“Mi limito a ricordare l’abc in una materia molto complessa, oggetto di numerosi interventi anche recenti del legislatore nella ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze proprie del processo e della sua pubblicità e quelle della tutela di tutte le parti coinvolte nella procedura”, prosegue il direttore del periodico di Magistratura democratica, citando , a proposito delle intercettazioni irrilevanti , l’articolo 268, comma 6, del codice di rito: “….il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza”. “Dunque sostanzialmente intercettazioni irrilevanti da pubblicare non ce ne dovrebbero più essere – sottolinea Rossi – perché sono state preventivamente stralciate”. Inoltre, nel Codice di procedura (articolo 114 comma 2 bis) è stato aggiunto, nel 2019 , un divieto assoluto di pubblicazione , anche parziale, del ‘contenuto’ delle intercettazioni non acquisite in conformità alle regole processuali”.
E se invece vengono divulgate? “Se si tratta di intercettazioni coperte dal segreto si incorre nel reato di violazione del segreto d’ufficio sanzionato severamente dall’articolo 326 del Codice penale”, risponde il Magistrato. Diverso trattamento invece per quelle rilevanti e non più coperte dal segreto: del loro contenuto “si può dare notizia, ma ad esse si applicano i divieti di pubblicazione in versione integrale di cui all’articolo 114 del codice di procedura penale, che sono calibrati sulle diverse fasi del processo e si esauriscono con il suo progredire. Il punto debole del sistema in quest’ultimo caso – spiega – è che la sanzione per il divieto di pubblicazione è molto modesta. L’articolo 684 del Codice penale prevede una pena minima di arresto ed ammenda suscettibile di oblazione, che fa estinguere il reato con il pagamento di una somma denaro. Non sta a me dire se queste sanzioni debbano essere aumentate – conclude il Magistrato – ma è evidente che la loro deterrenza ed efficacia dissuasiva è assai ridotta”.
(di Roberta Lanzara)