Da oggi 1 settembre scatta in tutta Italia l’estensione del Green pass che diventa obbligatorio anche su diversi mezzi di trasporto come treni, traghetti, aerei. Nuove regole anche per il personale della scuola e per l’accesso nelle università dove sarà necessario presentare la Certificazione verde, disponibile per chi si è vaccinato, è guarito dal covid o risulta negativo dopo un tampone. Ma dove è obbligatorio? E quando?
Il Green pass è indispensabile per viaggiare su treni Intercity, Intercity notte e Alta Velocità. Nella stessa categoria, anche gli autobus a lunga percorrenza: si tratta di mezzi che completano un percorso che collega più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Il Green pass serve per salire anche sugli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. “L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”, precisa il governo. La Certificazione è richiesta in ‘zona bianca’ ma anche nelle zone ‘gialla’, ‘arancione’ e ‘rossa’, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Il capitolo trasporti si aggiunge ad un ampio ventaglio di settori già regolamentati. Restano quindi valide anche le regole adottate in Italia dal 6 agosto scorso, che prevedono l’obbligatorietà del Green pass per sedersi al tavolo di ristoranti al chiuso. Certificato verde indispensabile per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi. Il Green pass è richiesto per accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre. Stesso discorso per le piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. L’elenco prosegue con sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.
Il Green pass spetta a i cittadini di età superiore ai 12 anni che rientrino in una delle 3 categorie: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; risultare negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.
Il Green pass non è obbligatorio per:
– i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
– i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
– i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
Il Green pass si potrà visualizzare, acquisire e scaricare -nonché stampare- attraverso diversi canali digitali. Le fonti sono diverse: sul sito dedicato; attraverso il sito del fascicolo sanitario elettronico regionale; sull’app Immuni; con l’app IO. Per chi ha difficoltà, o indisponibilità, nell’uso di questi strumenti digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti che hanno accesso al sistema tessera sanitaria. Per maggiori informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo (www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell’App Immuni al 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.
Il Green pass in Italia è destinato ad avere una durata di 12 mesi. Il Cts ha dato infatti il via libera alla proroga da 9 mesi a un anno della scadenza del certificato verde covid-19. Secondo le regole inizialmente stabilite, la validità del documento è stata collegata alla modalità di rilascio del documento. In caso di vaccino ricevuto, per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, pass generato dal 15° giorno dopo la somministrazione con validità fino alla dose successiva; in caso di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, certificazione generata entro i due giorni successivi e valida per 9 mesi (270 giorni) dalla data di somministrazione; per il vaccino monodose, green pass generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e validità per 9 mesi. Nei casi di tampone negativo, certificato Covid generato in poche ore e validità per 48 ore dalla dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione, generato entro il giorno seguente e validità di 180 giorni.
Ma cosa rischia chi non rispetta le regole? Ci sono sanzioni? E a quanto ammontano? “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”, ha precisato Palazzo Chigi dopo il varo dell’ultimo decreto covid.