Nel decreto Semplificazioni all’esame del Cdm ci sono anche le norme che disegnano la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e appunto le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure di rafforzamento della capacità amministrativa e in particolare l’articolo che riguarda la soglia per i subappalti che sale dal 40 al 50%. Il provvedimento, secondo quanto emerge da una bozza visionata dall’Adnkronos, è costituito di 68 articoli. La disposizione sulla soglia dei subappalti fino al 50% è prevista “fino al 31 ottobre 2021”.
Niente proroga, ma sale dal 40 al 50% la soglia per i subappalti secondo quanto si legge nella bozza del Dl Semplificazioni e governance. “Il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.
Stessi standard qualitativi, trattamento economico non inferiore e applicazione dei medesimi contratti nazionali di lavoro previsti nel contratto di appalto. “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere – si legge nel testo – ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
“Garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”. “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara -si legge nel testo- le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
“A pena di nullità” il contratto di appalto “non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.
Saltano le assunzioni di 350 tecnici per l’attuazione delle disposizioni sulla governance del Pnrr. Nella bozza definitiva del Dl Semplificazioni e governance non c’è la norma, prevista nella bozza precedente, in relazione all’assunzione di trecentocinquanta unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Era infatti previsto il reclutamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, con un concorso pubblico per titoli ed esame orale, di un contingente complessivo di trecentocinquanta unità, “entro trenta giorni dall’entrata in vigore” del provvedimento.