Nell’ordinanza il giudice sottolinea come a suo giudizio sussistono pericolo di fuga, inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati. Secondo il magistrato “sussiste il pericolo di consumazione di fatti piu’ gravi occasionati dalle condizioni spazio-temporali”. Nell’ordinanza poi si sottolinea come Paolini “non solo non ha esitato ad indurre diversi minorenni ad atti sessuali mercenari ma ne ha anche documentato le prestazioni con l’intento di diffondere il materiale a terzi”. Secondo il magistrato gli episodi contestati non appaiono occasionali ma sono il segmento di una linea di condotta intesa ad ottenere prestazioni sessuali esaltate dallo stato di vulnerabilita’ delle vittime. Secondo il gip Paolini mediante offerte di denaro progressivamente elevate induceva i minori alla prostituzione e le offerte di denaro sono proprio servite per vincere la resistenza delle parti offese. Le somme andavano dai 15 euro fino ai 50 in un crescendo progressivo con il passare della durata dell’incontro, della tipologia di prestazione, ma anche legata alle resistenze che venivano poste a Paolini dai minori.